Corte costituzionale
Sentenza n. 221/1992
Corte cost., sent. 25 maggio 1992, n. 221
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 221/1992
- Data di deposito
- 25 maggio 1992
- Data di decisione
- 7 maggio 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:221
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 25 del 3 marzo 1988
- art. 7, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 25 del 3 marzo 1988
Parametri
Massime
Massima n. 18683
La questione di costituzionalita' della norma regionale che consente la convalida dell'autorizzazione di alcune terre civiche non assegnate a categoria, deve ritenersi rilevante - in base ad un criterio di economia processuale - anche se il concreto provvedimento di sanatoria non sia stato ancora deliberato, giacche', data la retroattivita' della convalida, a tale deliberazione risulta subordinato l'esito del giudizio di nullita' promosso d'ufficio da un Commissario per il riordino degli usi civici contro le parti del contratto di vendita, ne' la retroattivita' e' esclusa dalla pendenza di tale giudizio, nel quale non viene in considerazione il principio che la durata del processo non deve pregiudicare la parte che ha ragione. (Reiezione dell'eccezione di rilevanza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi quarto e quinto, l. Reg. Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25).
Massima n. 18684
Gli artt. 76 e 77 Cost., a ragione del loro carattere eccezionale, non possono trarre applicazione fuori dall'odinamento dello Stato, e dunque non sono applicabili alla legislazione regionale. - S. nn. 69/1983, 37/1961.
Massima n. 18685
La questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi quarto e quinto, l. Reg. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25, sollevata - sotto il profilo dell'eccesso di delega - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., e' manifestamente inammissibile, in quanto le norme costituzionali invocate non sono applicabili alla legislazione regionale e d'altra parte, nella specie, la norma impugnata non e' stata emanata in attuazione di una delega legislativa del Parlamento, ne' contiene, a sua volta, alcuna delega di funzioni legislative, ma prevede il potere del consiglio regionale di porre in essere atti di mera amministrazione al fine di regolarizzare le autorizzazioni ad alienare terre civiche concesse senza previa assegnazione del terreno a categoria. - V. massima precedente ( e, ivi richiami).
Massima n. 18686
L'art. 7, commi quarto e quinto, l. Reg. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25, limitandosi a disciplinare la convalida delle autorizzazioni all'alienazione di terre civiche rilasciate senza previa assegnazione a categoria non comporta alcuna deroga al principio di inammissibilita' dei negozi nulli (art. 1423 cod.civ.), giacche' - nel caso di terreni sicuramente da classificare come boschivi o pascolivi (quali le terre cviche abruzzesi) - l'atto di assegnazione a categoria non ha efficacia costitutiva della condizione di alienabilita' del bene, ma e' un mero atto dichiarativo la cui mancanza produce solo un inizio procedimentale dell'autorizzazione ad alienare, talche' quest'ultima - essendo non gia' nulla, ma annullabile - puo' certamente essere convalidata, percio' atto fomale di assegnazione a categoria, dal consiglio regionale in quanto organo attualmente competente a porre in essere entrambi gli atti. Peraltro tale convalida non equivale a sanatoria del negozio autorizzato, il quale deve, bensi', ritenersi stipulato validamente in "ab origine", nei limiti (che restano impregiudicati) in cui la convalida dell'atto amministrativo ha efficacia retroattiva nei raporti tra le parti e nei confronti dei terzi acquirenti "medio tempore". (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi quarto e quinto, l. reg. cit., in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - Sul regime delle terre civiche o di uso civico, S. n. 391/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto e quinto comma, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Commissario per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto e quinto comma, della legge regionale citata, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dal nominato Commissario con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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