Corte costituzionale
Sentenza n. 202/1992
Corte cost., sent. 28 aprile 1992, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/1992
- Data di deposito
- 28 aprile 1992
- Data di decisione
- 15 aprile 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 3, legge n. 381 del 8 novembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 18287
La cooperazione sociale ricomprende attivita' di promozione umana e di integrazione sociale dei cittadini, riconducibili al principio di solidarieta' sociale (art. 2 Cost.), il cui sviluppo e il cui sostegno rappresentano un compito che coinvolge l'intera comunita' nazionale e pertanto - non dissimilmente dalla "occupazione" e dal "volontariato" - essa non costituisce una materia a se stante, potendo trovare attuazione in molteplici settori, alcuni dei quali rientrano indubbiamente fra le materie oggetto di attribuzioni regionali, mentre altri ricadono sicuramente entro ambiti riservati alle competenze statali. - S. nn. 190/1987, 998/1988, in tema di occupazione; s. n. 75/1992 sul volontariato.
Massima n. 18288
La disposizione che pone a carico delle ordinarie disponibilita' finanziarie delle regioni gli oneri necessari per far fronte alle misure a favore della promozione, del sostegno e dello sviluppo della cooperazione sociale, puo' essere interpretata conformemente alla ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e regioni (v. massima A), nel senso che gli oneri in questione sono da riferirsi alle attivita' di cooperazione sociale rientranti in ambiti materiali gia' trasferiti o delegati alle competenze regionali e pertanto non puo' essere considerata contrastante con gli invocati parametri costituzionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, l. 8 novembre 1991, n. 381, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, ultimo comma, Cost).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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