Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1992

Corte cost., sent. 28 aprile 1992, n. 202

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
202/1992
Data di deposito
28 aprile 1992
Data di decisione
15 aprile 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:202

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 3, legge n. 381 del 8 novembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 18287

La cooperazione sociale ricomprende attivita' di promozione umana e di integrazione sociale dei cittadini, riconducibili al principio di solidarieta' sociale (art. 2 Cost.), il cui sviluppo e il cui sostegno rappresentano un compito che coinvolge l'intera comunita' nazionale e pertanto - non dissimilmente dalla "occupazione" e dal "volontariato" - essa non costituisce una materia a se stante, potendo trovare attuazione in molteplici settori, alcuni dei quali rientrano indubbiamente fra le materie oggetto di attribuzioni regionali, mentre altri ricadono sicuramente entro ambiti riservati alle competenze statali. - S. nn. 190/1987, 998/1988, in tema di occupazione; s. n. 75/1992 sul volontariato.

Massima n. 18288

La disposizione che pone a carico delle ordinarie disponibilita' finanziarie delle regioni gli oneri necessari per far fronte alle misure a favore della promozione, del sostegno e dello sviluppo della cooperazione sociale, puo' essere interpretata conformemente alla ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e regioni (v. massima A), nel senso che gli oneri in questione sono da riferirsi alle attivita' di cooperazione sociale rientranti in ambiti materiali gia' trasferiti o delegati alle competenze regionali e pertanto non puo' essere considerata contrastante con gli invocati parametri costituzionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, l. 8 novembre 1991, n. 381, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, ultimo comma, Cost).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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