Corte costituzionale

Sentenza n. 196/1992

Corte cost., sent. 28 aprile 1992, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
196/1992
Data di deposito
28 aprile 1992
Data di decisione
15 aprile 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:196

Norme oggetto del giudizio

  • art. 59, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 16 settembre 1958
  • art. 12, legge n. 1 del 3 gennaio 1981

Parametri

Massime

Massima n. 18522

Nel vigente sistema disciplinare relativo ai magistrati, il principio di imprescrittibilita' dell'azione - gia' ritenuto non illegittimo costituzionalmente - e' bilanciato da successive e concatenate decadenze per l'esercizio del potere da parte di chi abbia conoscenza del fatto (quanto al promovimento dell'azione disciplinare) o sia investito di una consequenziale fase processuale (quanto all'istruttoria o al giudizio nelle sue diverse fasi), e tale sequenza di limitazioni temporali assicura in modo idoneo la garanzia di indipendenza e il diritto di difesa del singolo magistrato. - v. S. nn. 145/1976, 579/1990.

Massima n. 18523

La possibilita' che l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati sia promossa da uno dei due organi che ne sono titolari (Ministro della giustizia e Procuratore generale presso la Corte di cassazione) quando - essendo venuti a conoscenza dell'infrazione in tempi diversi - per l'altro sia gia' decorso il termine annuale di decadenza, non compromette le garanzie di indipendenza e di difesa del magistrato inquisito, in quanto e' coerente con un sistema in cui, ferma restando l'imprescrittibilita' dell'azione, dette garanzie sono assicurate in modo idoneo dalla previsione di rigide limitazioni temporali all'esercizio del potere da parte di chi abbia avuto conoscenza dei fatti. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 24, 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 59, comma sesto, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1). - v. massima precedente.

Massima n. 18524

La possibilita' che l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati sia promossa da uno dei due organi che ne sono titolari (Ministro della giustizia e Procuratore generale presso la Corte di cassazione) quando - essendo venuti a conoscenza dell'infrazione in tempi diversi - per l'altro sia gia' decorso il termine annuale di decadenza, non da' luogo a disparita' di trattamento e di garanzie tra magistrati, essendo identica la durata del termine e la circostanza (conoscenza dei fatti) da cui dipende, per ciascuno dei due organi, la decorrenza di esso. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 59, comma sesto, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1).

Massima n. 18525

La censurata possibilita' di sfasature temporali nella decorrenza - per il Ministro della giustizia e per il Procuratore generale presso la Corte di cassazione - del termine annuale di decadenza per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di magistrati, non sarebbe comunque eliminata attraverso l'invocata previsione di un obbligo di reciproca comunicazione dei fatti tra i due titolari dell'azione, giacche' la mancata specificazione delle fattispecie di illecito disciplinare consente valutazioni diverse in ordine alla stessa apprezzabilita' e rilevanza disciplinare di un medesimo comportamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 59, comma sesto, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie) come modificato dall'art. 12, legge 3 gennaio 1981 n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, comma secondo e 104, comma primo, della Costituzione, dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con ordinanza del 12 aprile 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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