Corte costituzionale
Sentenza n. 196/1992
Corte cost., sent. 28 aprile 1992, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 196/1992
- Data di deposito
- 28 aprile 1992
- Data di decisione
- 15 aprile 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 59, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 16 settembre 1958
- art. 12, legge n. 1 del 3 gennaio 1981
Parametri
Massime
Massima n. 18522
Nel vigente sistema disciplinare relativo ai magistrati, il principio di imprescrittibilita' dell'azione - gia' ritenuto non illegittimo costituzionalmente - e' bilanciato da successive e concatenate decadenze per l'esercizio del potere da parte di chi abbia conoscenza del fatto (quanto al promovimento dell'azione disciplinare) o sia investito di una consequenziale fase processuale (quanto all'istruttoria o al giudizio nelle sue diverse fasi), e tale sequenza di limitazioni temporali assicura in modo idoneo la garanzia di indipendenza e il diritto di difesa del singolo magistrato. - v. S. nn. 145/1976, 579/1990.
Massima n. 18523
La possibilita' che l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati sia promossa da uno dei due organi che ne sono titolari (Ministro della giustizia e Procuratore generale presso la Corte di cassazione) quando - essendo venuti a conoscenza dell'infrazione in tempi diversi - per l'altro sia gia' decorso il termine annuale di decadenza, non compromette le garanzie di indipendenza e di difesa del magistrato inquisito, in quanto e' coerente con un sistema in cui, ferma restando l'imprescrittibilita' dell'azione, dette garanzie sono assicurate in modo idoneo dalla previsione di rigide limitazioni temporali all'esercizio del potere da parte di chi abbia avuto conoscenza dei fatti. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 24, 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 59, comma sesto, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1). - v. massima precedente.
Massima n. 18524
La possibilita' che l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati sia promossa da uno dei due organi che ne sono titolari (Ministro della giustizia e Procuratore generale presso la Corte di cassazione) quando - essendo venuti a conoscenza dell'infrazione in tempi diversi - per l'altro sia gia' decorso il termine annuale di decadenza, non da' luogo a disparita' di trattamento e di garanzie tra magistrati, essendo identica la durata del termine e la circostanza (conoscenza dei fatti) da cui dipende, per ciascuno dei due organi, la decorrenza di esso. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 59, comma sesto, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1).
Massima n. 18525
La censurata possibilita' di sfasature temporali nella decorrenza - per il Ministro della giustizia e per il Procuratore generale presso la Corte di cassazione - del termine annuale di decadenza per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di magistrati, non sarebbe comunque eliminata attraverso l'invocata previsione di un obbligo di reciproca comunicazione dei fatti tra i due titolari dell'azione, giacche' la mancata specificazione delle fattispecie di illecito disciplinare consente valutazioni diverse in ordine alla stessa apprezzabilita' e rilevanza disciplinare di un medesimo comportamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 59, comma sesto, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie) come modificato dall'art. 12, legge 3 gennaio 1981 n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, comma secondo e 104, comma primo, della Costituzione, dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con ordinanza del 12 aprile 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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