Corte costituzionale
Sentenza n. 187/1992
Corte cost., sent. 22 aprile 1992, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 187/1992
- Data di deposito
- 22 aprile 1992
- Data di decisione
- 13 aprile 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:187
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18269
Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale non possono essere sottoposte al suo giudizio questioni prospettate in via alternativa, la cui rilevanza dipende da un quesito interpretativo che dovrebbe essere risolto dallo stesso giudice remittente. Come avviene per le questioni in oggetto, riguardanti entrambe la trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, ma sollevate, con la stessa ordinanza, rispettivamente, la prima, nei confronti dell'art. 247 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, per la mancata estensione al regime transitorio del meccanismo di integrazione probatoria previsto dall'art. 452 cod. proc. per il procedimento ordinario, e, la seconda, nei confronti, oltre che del su indicato art. 247, dello stesso art. 452, perche' in esso la trasformazione del rito, con la connessa possibile riduzione di pena, verrebbe fatta dipendere da scelte discrezionali del pubblico ministero, e lasciando dunque irrisolto il dubbio se l'art. 452 sia o no nel giudizio a 'quo' applicabile. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e 452, secondo comma, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.).
Massima n. 18270
La disciplina del giudizio abbreviato "atipico", derivante dalla trasformazione del giudizio direttissimo prevista dall'art. 452 cod. proc. pen., si differenzia dal giudizio abbreviato ordinario, da un lato perche' viene instaurato sulla base della sola richiesta dell'imputato e del consenso del pubblico ministero, senza che il giudice possa emanare un'ordinanza di rigetto della richiesta analoga a quella prevista dall'art. 440; dall'altro, perche' il giudizio cosi' introdotto non si svolge "allo stato degli atti", ma consente l'acquisizione di nuovi elementi probatori: il che significa che, se nel corso del giudizio, il giudice "non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme previste dall'art. 422". E' pero' discusso, in riferimento a quest'ultimo inciso, se esso valga a delimitare l'integrazione probatoria ai soli atti specificati nell'art. 422, primo comma, ovvero se, essendo richiamate le sole "forme" decritte in detto articolo, vada inteso nel senso di consentire il compimento di qualsiasi atto probatorio.
Massima n. 18271
Come piu' volte e' stato affermato e ribadito, quando dalla stessa prospettazione dei giudici 'a quibus' risulta che ai quesiti sottoposti alla Corte costituzionale possono essere date diverse soluzioni e nessuna di esse e' costituzionalmente obbligata, deve dichiararsi l'inammissibilita' delle questioni, in quanto vertenti in materia di scelte rimesse alla discrezionalita' del legislatore. Cio' si verifica per la questione sollevata nei confronti degli artt. 449 e 452 cod. proc. pen., in cui si contesta che l'instaurazione del giudizio abbreviato atipico (v. massima B) derivante da trasformazione del giudizio direttissimo, e che percio' consente, a differenza del giudizio abbreviato ordinario, una piena integrazione probatoria, possa essere preclusa da un dissenso del pubblico ministero, in quanto, potendo il pubblico ministero determinarsi a consentire o dissentire a seconda che confidi o meno nella successiva integrazione ad opera del giudice, l'instaurazione del giudizio abbreviato e la fruizione della diminuzione di pena per esso prevista, verrebbero a dipendere da una scelta discrezionale, dell'organo dell'accusa, come tale lesiva dei principi di parita' di trattamento e legalita' della pena. In aggiunta alle possibili soluzioni per evitare che questo accada, prospettate nelle ordinanze di rimessione (instaurazione del giudizio abbreviato in base alla sola richiesta dell'imputato; imposizione al pubblico ministero di compiere prima dell'instaurazione del giudizio direttissimo gli accertamenti necessari ad integrare il requisito della decidibilita' allo stato degli atti, ecc.) altre infatti potrebbero ipotizzarsene, cosicche', pur non negandosi rilievo, in linea di principio, al problema, e' chiaro che esso e' risolubile solo attraverso un intervento del legislatore. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 449 e 452, secondo comma, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli art. 3 e 101 Cost.). - Riguardo ad altra questione - anch'essa dichiarata inammissibile - in cui si e' pure constestata l'incidenza sull'instaurazione del giudizio abbreviato di scelte discrezionali del pubblico ministero: S. n. 92/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 452, secondo comma, del codice di procedura penale e 247 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanza del 18 marzo 1991;
2) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanza dell'8 gennaio 1991;
3) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 449 e 452, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione dal Tribunale di Milano con ordinanza del 5 dicembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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