Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1992

Corte cost., sent. 15 aprile 1992, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
176/1992
Data di deposito
15 aprile 1992
Data di decisione
2 aprile 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:176

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 635 del 26 ottobre 1972
  • art. 19, legge n. 74 del 6 marzo 1987
  • art. 1, tarif.all., decreto del Presidente della Repubblica n. 635 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 18187

Stante il parallelismo, le profonde analogie e la complementarita' funzionale dei procedimenti di separazione dei coniugi e di divorzio, la estensione alla procedura di separazione personale (nei limiti di cui all'art. 23, l. n. 74 del 1987) delle regole procedurali, e non anche delle esenzioni fiscali, previste per il procedimento di divorzio, e' da ascriversi a mera dimenticanza del legislatore. Non puo' infatti il profilo tributario ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due comparate procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, e' con ancor piu' accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, nel quale peraltro, con specifico riferimento alla esenzione della iscrizione ipotecaria, si rinvengano le stesse ragioni di tutela della posizione creditoria del coniuge e dei figli riconosciute a tali soggetti nel divorzio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo per contrasto con i principi della ragionevolezza e della eguaglianza (sotto il profilo del trattamento tributario e della tutela del diritto di famiglia), di cui all'art. 3, Cost., anche in riferimento agli artt. 29, 31, 53 Cost., l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, in relazione agli artt. 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 e 1, Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche gli atti di iscrizione di ipoteca giudiziale imposta a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 ("Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali") e 1 Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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