Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1992

Corte cost., sent. 2 aprile 1992, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/1992
Data di deposito
2 aprile 1992
Data di decisione
19 marzo 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:155

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18063

Va respinta l'eccezione di inammissibilita', per 'aberratio ictus', della questione di costituzionalita' concernente la mancata estensione del rito del lavoro ai rapporti tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro, avendo il giudice 'a quo' correttamente individuato nell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. - anziche' nell'art. 2527 cod. civ. - la norma che impedisce tale estensione.

Massima n. 18064

L'applicabilita' del rito ordinario anziche' del rito del lavoro non incide sulla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi in maniera cosi' grave da renderla non effettiva o, comunque, di far venir meno la garanzia assicurata dall'art. 24 Cost., onde quest'ultimo non puo' costituire parametro pertinente di legittimita' costituzionale in ordine all'omessa estensione del rito del lavoro alle controversie tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 Cost.).

Massima n. 18065

L'inapplicabilita' - affermata dalla prevalente giurisprudenza - del rito del lavoro alle controversie tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro non compromette affatto la funzione sociale di quest'ultima, onde l'art. 45 Cost. non costituisce parametro pertinente per valutare la legittimita' costituzionale dell'inapplicabilita' di cui sopra. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 45 Cost.).

Massima n. 18067

Posto che con l'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., il legislatore - nel ragionevole esercizio della sua discrezionalita' ed in considerazione della diversa posizione economica delle parti - ha esteso il rito speciale del lavoro anche ai rapporti di cd. parasubordinazione (caratterizzati da sola subordinazione economica), il compito di stabilire se a questi ultimi sia assimilabile, ai fini dell'applicazione del medesimo rito, il rapporto tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro, costituisce svolgimento necessario e ulteriore dell'interpretazione dell'art. 409, n. 3, cit., e come tale resta istituzionalmente affidato al giudice della controversia e non puo' essere demandato alla Corte merce' la sollevata questione di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente l'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui, tra i rapporti previsti, non comprende quello tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro). - V., con riguardo alla norma censurata, S. n. 33/1976, O. nn. 65/1978 e 99/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, nella parte in cui, tra i rapporti previsti, non comprende anche quello tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro e di produzione, in riferimento agli artt. 3, 24 e 45 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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