Corte costituzionale
Sentenza n. 144/1992
Corte cost., sent. 30 marzo 1992, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 144/1992
- Data di deposito
- 30 marzo 1992
- Data di decisione
- 17 marzo 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 217 del 30 luglio 1990
- art. 4, legge n. 217 del 30 luglio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 18296
La legge 30 luglio 1990, n. 217, ha dato attuazione nel procedimento penale (ovvero penale militare ed in quello civile relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato) al precetto costituzionale posto dal terzo comma dell'art. 24, che prescrive che ai "non abbienti" siano assicurati, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Il principio ispiratore di fondo di tale normativa - che, in attesa della generale riforma del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione (art. 1, settimo comma), rappresenta una piu' avanzata regolamentazione rispetto a quella posta dalla normativa di base costituita ancor oggi dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282 - consiste nell'essere posto a carico dello Stato l'onere del patrocinio stesso (ed in particolare il compenso spettante al difensore, al consulente tecnico di parte e a quello d'ufficio), ripetendo cosi' la scelta inizialmente gia' adottata in un settore ancor piu' limitato (quello delle controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie) con la legge 11 agosto 1973, n. 533 e superando invece il diverso principio dell'obbligo della gratuita' dell'attivita' di chi tale patrocinio presta. Tale beneficio del patrocinio (non piu' gratuito, ma) a spese dello Stato e' quindi assicurato al cittadino (ma anche allo straniero e all'apolide residente nello Stato) "non abbiente" (sia imputato che persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria).
Massima n. 18297
Il carattere primario dei valori inerenti al diritto di azione in giudizio ed al diritto di difesa garantiti dal primo e dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, trascende l'ambito strettamente individuale della tutela di diritti ed interessi legittimi dei singoli e rende piena ragione del fatto che nel terzo comma dello stesso articolo, l'assicurazione, con appositi istituti, dei mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, e' collegata allo stato di "non abbienza" del soggetto senza alcuna ulteriore qualificazione e quindi prescinde dal suo carattere incolpevole o (eventualmente) colpevole.
Massima n. 18299
L'ammissione, nei procedimenti penali, al patrocinio a spese dello Stato, prevista, fra l'altro, nell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, in favore dell'imputato privo di redditi in quanto disoccupato, non confligge con l'art. 24, ne' quindi, con l'art. 3 Cost.. Soprattutto riguardo al patrocinio in materia penale per la difesa dell'imputato, infatti, la garanzia costituzionale del diritto di azione e di difesa (cfr. massima B) non ha una portata strettamente soggettiva ma sottinde un piu' ampio interesse generale: soltanto se all'imputato non abbiente, ancorche' tale non incolpevolmente, siano assicurati i mezzi per difendersi, trova ordinata esplicazione la potesta' punitiva statuale. Ne' sussiste violazione degli artt. 1, primo comma, e 4, secondo comma, Cost., atteso che i valori costituzionali primari espressi nel primo e nel terzo comma dell'art. 24 Cost. fanno aggio, nel caso, sull'esigenza di differenziare la posizione di chi adempia al dovere di svolgere un'attivita' o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa' e di chi invece a tale dovere si sottragga. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, legge 30 luglio, n. 1990, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, e 24 Cost.).
Massima n. 18300
Ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217, condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' la "non abbienza", rilevabile sulla base della titolarita' di un reddito non superiore ad un determinato limite massimo (lire otto milioni per il 1990, dieci milioni per il 1991, e successivamente l'importo determinato ogni due anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze). La scelta discrezionale del legislatore di fissare la soglia quantitativa della "non abbienza" non e' sindacabile nel merito del limite quantitativo adottato e nulla quindi impedirebbe al legislatore di adottare un limite quantitativo maggiormente benevolo per allargare l'area dei potenziali fruitori del patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, per rispettare il canone di ragionevolezza delle scelte legislative le condizioni di spettanza del beneficio devono essere coerenti con il presupposto della "non abbienza" e tali non sarebbero se l'accertamento di tale stato fosse ingiustificatamente limitato ad alcuni redditi con esclusione di altri.
Massima n. 18301
Nella legge n. 217 del 1990, non vi e' un'ineludibile corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante al fine dell'integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali, ma - ancorche' vi sia una stretta connessione (tant'e' che l'istante deve allegare alla domanda copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati sostitutivi) - si tratta di accertamenti che hanno finalita' diverse e possono avere esiti diversi. D'altra parte diversa e' la situazione sostanziale alla quale tale presupposto reddituale afferisce.
Massima n. 18302
In base agli artt. 3 e 5 (ma ved. anche l'art. 11) della legge 30 luglio 1990, n. 217, nell'accertamento dello stato di "non abbienza" ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perche' non rientranti nella base imponibile, vuoi perche' esenti, vuoi perche' di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevano anche redditi da attivita' illecite - che secondo una recente giurisprudenza della Cassazione non sono sottoposti a tassazione - ovvero redditi per i quali l'imposizione fiscale e' stata esclusa. Una diversa interpretazione che - come quella sostenuta dal giudice a quo - nella catalogazione contenuta nelle su indicate disposizioni non rinvenisse tutti i suddetti redditi, confliggerebbe con il canone della ragionevolezza e della coerenza (ved. massima D) ed e' quindi da respingere, dovendo i precetti costituzionali guidare anche l'interpretazione delle leggi. Non sussistono quindi la irragionevolezza e la disparita' di trattamento denunciate, in base a tale errata interpretazione, in riferimento all'art. 3 Cost., e, per le stesse ragioni, neppure l'altra prospettata violazione dell'art. 1 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 1 e 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli art. 3 e 4 legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte riguardante il presupposto reddituale del beneficio del patrocinio a spese dello Stato).
Massima n. 18303
Nella legge 30 luglio 1990, n. 217, la procedura per l'ammissione al beneficio - necessariamente snella perche' la garanzia del patrocinio dei non abbienti, in attuazione del dettato costituzionale, va assicurata in tempi brevi - e' disegnata dal legislatore (art. 6) in modo tale da non lasciare spazio ad alcuna verifica o controllo preventivi da parte del giudice competente, che deve solo valutare che ricorrano le condizioni per l'ammissione al beneficio "alla stregua della autocertificazione", ne' puo' quindi valutarne l'attendibilita', essendo compito dell'intendente di finanza (cui e' inviata copia dell'istanza dell'interessato) verificare, successivamente, l'esattezza dell'ammontare del reddito da lui attestato, e quindi, se a seguito di tali accertamenti risulta un reddito superiore al limite legale, proporre al giudice la revoca (ex tunc) o la modifica (ex nunc) del beneficio, con i previsti effetti recuperatori (art. 11).
Massima n. 18304
In giudizio vertente - come nel caso il giudizio "a quo" - sull'istanza di una imputata per l'ammissione al patrocinio gratuito nel procedimento penale a suo carico, e' priva di rilevanza, in quanto meramente eventuale, la valutazione della legittimita', o meno, della mancata previsione, nella legge n. 217 del 1990, di un obbligo di rimborso delle spese di patrocinio anticipate dallo Stato nell'ipotesi in cui sia successivamente cessato lo stato di "non abbienza" della parte che abbia fruito del beneficio. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, in parte qua.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata - in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, e 24 della Costituzione - dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata - nella parte riguardante il presupposto reddituale del beneficio ed in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione - dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata - nella parte in cui non è previsto il recupero da parte dello Stato, nel caso di successiva cessazione della situazione di "non abbienza", delle spese di patrocinio anticipate ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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