Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1992

Corte cost., sent. 30 marzo 1992, n. 142

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
142/1992
Data di deposito
30 marzo 1992
Data di decisione
17 marzo 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:142

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18164

L'art. 234 cod. proc. pen., nel consentire l'acquisizione nel processo come prove documentali "di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia , la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo" identifica e definisce il documento - cosi' come precisato nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice - "in ragione della sua attitudine a rappresentare". E cio' senza discriminare tra i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realta' "rappresentate" e, in particolare, senza operare distinzioni tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni. In linea di principio, pertanto - contrariamente a quanto asserito dal giudice remittente - puo' costituire prova documentale e, come tale, puo' trovare ingresso nel processo penale, il verbale di protesto dell'assegno bancario, che riproduce, unitamente ad altri dati, la richiesta di pagamento del pubblico ufficiale e la risposta del trattario sulla insussistenza dei fondi necessari a soddisfare tale richiesta.

Massima n. 18166

La non inclusione del verbale di protesto dell'assegno bancario tra gli atti che concorrono a formare, ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., il fascicolo per il dibattimento, non ne preclude in alcun modo la utilizzabilita' nel processo giacche', costituendo "prova documentale" (v. massima A), lo stesso potra' essere assunto come tale, secondo la disciplina prevista dall'art. 190 stesso codice. La normativa in questione, pertanto - ove correttamente coordinata con quella posta dall'art. 234 in tema di prove documentali, e risultando di conseguenza priva di fondamento l'affermazione del pretore remittente secondo cui in tutti i procedimenti penali per assegni a vuoto il giudice potrebbe acquisire la prova della mancanza di fondi solo ascoltando come testimone il dipendente della banca cui l'assegno fu presentato per il pagamento - non incide sui criteri di semplificazione dettati dalla legge di delega, non crea al pubblico ministero particolari ostacoli nel fornire la prova di uno degli elementi essenziali del reato, ne' reca all'attivita' giudiziaria - anche a voler ammettere la possibilita' di far valere in materia il richiamo all'art. 97 Cost. - intralci incompatibili con il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 cod. proc. pen., in parte qua, in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Montichiari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze