Corte costituzionale
Sentenza n. 142/1992
Corte cost., sent. 30 marzo 1992, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/1992
- Data di deposito
- 30 marzo 1992
- Data di decisione
- 17 marzo 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:142
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18164
L'art. 234 cod. proc. pen., nel consentire l'acquisizione nel processo come prove documentali "di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia , la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo" identifica e definisce il documento - cosi' come precisato nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice - "in ragione della sua attitudine a rappresentare". E cio' senza discriminare tra i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realta' "rappresentate" e, in particolare, senza operare distinzioni tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni. In linea di principio, pertanto - contrariamente a quanto asserito dal giudice remittente - puo' costituire prova documentale e, come tale, puo' trovare ingresso nel processo penale, il verbale di protesto dell'assegno bancario, che riproduce, unitamente ad altri dati, la richiesta di pagamento del pubblico ufficiale e la risposta del trattario sulla insussistenza dei fondi necessari a soddisfare tale richiesta.
Massima n. 18166
La non inclusione del verbale di protesto dell'assegno bancario tra gli atti che concorrono a formare, ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., il fascicolo per il dibattimento, non ne preclude in alcun modo la utilizzabilita' nel processo giacche', costituendo "prova documentale" (v. massima A), lo stesso potra' essere assunto come tale, secondo la disciplina prevista dall'art. 190 stesso codice. La normativa in questione, pertanto - ove correttamente coordinata con quella posta dall'art. 234 in tema di prove documentali, e risultando di conseguenza priva di fondamento l'affermazione del pretore remittente secondo cui in tutti i procedimenti penali per assegni a vuoto il giudice potrebbe acquisire la prova della mancanza di fondi solo ascoltando come testimone il dipendente della banca cui l'assegno fu presentato per il pagamento - non incide sui criteri di semplificazione dettati dalla legge di delega, non crea al pubblico ministero particolari ostacoli nel fornire la prova di uno degli elementi essenziali del reato, ne' reca all'attivita' giudiziaria - anche a voler ammettere la possibilita' di far valere in materia il richiamo all'art. 97 Cost. - intralci incompatibili con il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 cod. proc. pen., in parte qua, in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Montichiari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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