Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1992

Corte cost., sent. 25 marzo 1992, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
123/1992
Data di deposito
25 marzo 1992
Data di decisione
16 marzo 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:123

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 7, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 3, comma 5, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 5, comma 1, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 5, comma 2, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 5, comma 3, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 5, comma 4, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 5, comma 6, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 2, comma 5, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 2, comma 8, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 3, comma 1, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 3, comma 6, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 8, comma 2, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 8, comma 2, legge n. 281 del 14 agosto 1911
  • art. 2, comma 1, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 2, comma 10, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 2, comma 11, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 4, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 3, comma 2, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 2, comma 12, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 3, comma 4, legge n. 281 del 14 agosto 1991
  • art. 8, legge n. 281 del 14 agosto 1991

Parametri

Massime

Massima n. 18341

Per le sue finalita' generali e per il contenuto dei singoli articoli, la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo - eccezion fatta per il suo art. 3, comma quinto - non riguarda la zootecnia (da intendersi come attivita' di allevamento e sfruttamento di animali "produttori", inscindibilmente connessa all'agricoltura) e dunque non incide sulla competenza esclusiva delle Province autonome in materia di "patrimonio zootecnico". Detta legge, nel suo complesso, ricade invece nella materia della sanita' 'lato sensu' intesa (comprensiva dell'assistenza e polizia veterinaria), in ordine alla quale le suddette Province, al pari delle regioni ordinarie, possiedono competenza concorrente, vincolata al rispetto dei principi della legge statale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma settimo, L. 14 agosto 1991 n. 281, in riferimento all'art. 8, n. 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Massima n. 18342

L'art. 3, comma quinto della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, prevedendo l'indennizzo agli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, attiene alla materia "patrimonio zootecnico" attribuita alla esclusiva competenza delle Province autonome; detto comma deve pertanto ritenersi non compreso nella formula del successivo comma settimo dello stesso articolo, la' dove si dispone l'adeguamento della legislazione provinciale ai principi della suddetta legge quadro,

Massima n. 18343

La potesta' di sanzionare eventuali illeciti amministrativi e' ripartita fra lo Stato e le regioni (o province autonome) secondo i medesimi criteri di distribuzione delle competenze sostanziali cui le sanzioni si riferiscono. - S. nn. 1034/1988, 349/1991, 350/1991 e 365/1991.

Massima n. 18344

Le sanzioni amministrative, previste dalla legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, a carico di chi abbandoni animali custoditi nella propria abitazione, ovvero ometta di iscrivere all'anagrafe canina o di sottoporre al tatuaggio il proprio cane, configurano illeciti amministrativi riconducibili alla materia della sanita', in ordine alla quale le regioni (e le province autonome) hanno potesta' concorrente. Pertanto e' a queste ultime che spetta, in linea di principio, disciplinare ed irrogare - sia pur nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore nazionale - le sanzioni anzidette, dovendo tuttavia riconoscersi alle relative disposizioni statali un'efficacia (meramente) suppletiva, nel senso che esse operano se e fino a quando le regioni non adottino proprie discipline al riguardo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 5, commi primo, secondo e terzo, L. n. 281 cit., in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonche' agli artt. 8, n. 16 e 21, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - Sull'efficacia suppletiva della norma statale rispetto a quella regionale, S. nn. 214/1985 e 433/1987.

Massima n. 18345

La previsione, da parte della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, di una sanzione amministrativa per chiunque faccia commercio, in violazione delle leggi vigenti, di cani o gatti al fine di sperimentazione, configura un illecito amministrativo che non e' riconducibile alla materia sanitaria ne' ad alcuna materia elencata nell'art. 117 Cost., onde non e' lesiva delle competenze regionali. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma quarto, L. n. 281 cit.).

Massima n. 18347

La riconosciuta competenza delle regioni e delle Province autonome a disciplinare ed applicare, nel rispetto dei principi fondamentali della legge statale, le sanzioni amministrative per abbandono di animali e per omessa iscrizione all'anagrafe canina o per omesso tatuaggio del proprio cane, comporta che le entrate derivanti dall'applicazione di tali sanzioni devono affluire nei bilanci regionali e provinciali (e cio' anche se, in mancanza di disciplina regionale, operino in via suppletiva le norme sanzionatorie statali). E' percio' illegittimo costituzionalmente, per contrasto con l'art. 119 Cost. e con il Titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'art. 5, comma sesto, L. 14 agosto 1991 n. 281, nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art. 8, anziche' nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano). - V. la precedente massima D.

Massima n. 18348

L'art. 2, comma quinto, della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, stabilendo che un cane vagante non tatuato puo' essere ceduto a privati o ad associazioni protezioniste se non venga reclamato entro sessanta giorni dalla cattura, detta la condizione il cui verificarsi integra l'avvenuta 'derelictio' del cane, e dunque attiene alla materia dei rapporti di diritto privato, in relazione ai quali sussiste l'esigenza che la legge statale assicuri una sostanziale uniformita' di disciplina su tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma quinto, cit., impugnato in quanto norma di dettaglio, lesiva della competenza regionale concorrente in materia sanitaria). - sul limite del "diritto privato" alle competenze regionali S. nn. 35/1992 e 75/1992.

Massima n. 18349

L'art. 2, comma ottavo, della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 - il quale prevede l'obbligatoria sterilizzazione dei gatti che vivono in liberta' - non e' norma di dettaglio, ma ha valore di norma di principio, vincolante la legislazione regionale, in quanto esplica il principio del "controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite" affermato nel primo comma del medesimo articolo, secondo una valutazione generale, operata dal legislatore statale, di idoneita' di tale misura ai fini di tutela della salute pubblica. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma ottavo, cit.).

Massima n. 18350

L'art. 3, comma primo, della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 non pone alcun vincolo circa le modalita' di effettuazione del tatuaggio dei cani, prescrivendo esclusivamente che l'intervento sia indolore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma primo, cit., impugnato in quanto norma di dettaglio che escluderebbe la possibilita' del cd. "tatuaggio elettronico" con microchips).

Massima n. 18351

L'art. 3, comma sesto, della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, disponendo che ciascuna regione assegni agli enti locali almeno il settantacinque per cento della propria quota del fondo istituito per l'attuazione della legge medesima, non lede l'autonomia finanziaria regionale, trattandosi di una valutazione discrezionale non irragionevole del legislatore statale, correlata all'attribuzione direttamente ai comuni ed ai servizi comunali della gran parte - e comunque delle piu' onerose - delle funzioni previste dalla stessa legge, e finalizzata ad assicurare l'adempimento di esse da parte degli enti locali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 119 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma sesto, cit.). - Sul principio di erogazione tramite le regioni di flussi finanziari destinati ai compiti istituzionali degli enti locali inerenti a materie regionali, S. n. 476/1991 (e, ivi, richiami).

Massima n. 18352

L'impugnazione dell'art. 8, comma secondo, della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 - il quale demanda al Ministro della sanita' la determinazione dei criteri di ripartizione fra le regioni del fondo istituito per l'attuazione della medesima legge - non e' affatto intesa ad ottenere una pronuncia additiva che inserisca qualche "criterio" nella norma impugnata, dovendo percio' respingersi l'eccezione di inammissibilita' della questione, formulata dall'Avvocatura dello Stato per l'ipotesi che tale fosse la richiesta delle regioni e province ricorrenti.

Massima n. 18353

L'art. 8, comma secondo, della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, demandando ad un atto governativo la determinazione dei criteri di ripartizione fra le regioni del fondo istituito per l'attuazione della legge stessa, non viola il principio della riserva di legge in materia di finanza regionale posto dall'art. 119, comma primo, Cost., in quanto a tale riserva non sono comunque soggetti i finanziamenti (cui il suddetto fondo e' destinato per almeno il settantacinque per cento) relativi all'esercizio di funzioni di interesse esclusivamente locale in materia regionale, quali il risanamento di canili comunali e la costruzione di rifugi per cani; ed in quanto le residue disponibilita' destinate alle regioni servendo a finanziare funzioni regionali classificabili come spese correnti, confluiscono nel "fondo comune" di cui all'art. 8, L. n. 281 del 1970, e sono percio' soggette ai criteri di ripartizione previsti per quest'ultimo. Ne' - con riguardo alla posizione delle Province autonome - appare violato l'art. 5, L. n. 386 del 1989, il quale non e' comunque idoneo a fungere da parametro che garantisca ad esse una determinata quota di finanziamenti. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 119 Cost. ed all'art. 5, L. n. 386 cit.., della questione di costituzionalita' dell'art. 8, L. n. 281 del 1991). - Sulla validita' del principio della riserva di legge 'ex' art. 119 Cost., v. S. nn. 307/1983 e 382/1990; sul valore di norma "rinforzata" dell'art. 5, L. n. 386 del 1989, e sui limiti della sua portata, v., rispettivamente, S. nn. 116/1991 e 381/1990.

Massima n. 18354

L'esiguita' della dotazione del fondo istituito per l'attuazione della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 e la destinabilita' soltanto del venticinque per cento di esso alla realizzazione degli interventi di competenza regionale, non determinano quella "grave alterazione" del rapporto di complessiva corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, necessario a consentire alle regioni il normale espletamento delle loro funzioni. Infatti, a prescindere che la maggior parte degli oneri derivanti dalla suddetta legge grava sugli enti locali, alla quota di spettanza regionale si aggiungono per intero (a seguito dell'odierna pronuncia di parziale incostituzionalita' dell'art. 5, comma sesto, stessa legge) le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di competenza regionale; inoltre, poiche' la nuova legge postula, per sua stessa natura, un'attuazione graduale nel tempo, le regioni ben potranno realizzare i propri interventi in maniera proporzionale alle disponibilita' ad esse concesse. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 81, comma quarto, e 119 Cost. - della questione di costituzionalita' degli artt. 2, commi primo, quinto, ottavo, decimo, undicesimo e dodicesimo; 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4 e 8, L. n. 281 cit.). - Sulla mancanza di garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria regionale in termini quantitativi, v. gia' S. nn. 307/1983 e 381/1990; v. anche la precedente massima F.

Massima n. 18355

La Costituzione non definisce, ne' garanisce l'autonomia finanziaria delle regioni in termini quantitativi, a meno che non si determini quella "grave alterazione" del necessario rapporto di complessiva corrispondenza che - nel rispetto delle compatibilita' con i vincoli generali derivanti dalle preminenti esigenze della finanza pubblica nel suo insieme - deve sussistere fra bisogni regionali e oneri finanziari per farvi fronte, affinche' alle regioni stesse non sia impedito il normale espletamento delle loro funzioni. - S. nn. 307/1983 e 381/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art. 8, anziché nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, settimo comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevata, in riferimento all'art. 8, n. 21 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe;

c) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo, secondo e terzo comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevate, in riferimento agli artt. 8, n. 21 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dalla Provincia di Trento, e, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Lombardia con i ricorsi in epigrafe;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;

e) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, quinto ed ottavo comma, e 3, primo comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe;

f) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sesto comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevata, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Lombardia con i ricorsi in epigrafe;

g) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevata, in riferimento all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e all'art. 119 della Costituzione, dalle Province di Trento e Bolzano, e, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con i ricorsi in epigrafe;

h) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo, quinto, ottavo, decimo, undicesimo e dodicesimo comma; 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 4 e 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevate, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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