Corte costituzionale
Sentenza n. 120/1992
Corte cost., sent. 23 marzo 1992, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/1992
- Data di deposito
- 23 marzo 1992
- Data di decisione
- 5 marzo 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:120
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
- art. 12, comma 2, legge n. 516 del 7 agosto 1982
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 739 del 3 novembre 1981
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 18231
L'art. 12, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede che, in base ai fatti materiali accertati con sentenza penale divenuta irrevocabile, gli uffici finanziari debbano procedere ai relativi accertamenti e possano integrare, modificare o revocare quelli gia' compiuti, va inquadrato nel sistema normativo vigente, il quale contiene il principio generale, desumibile dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali. E poiche' detta norma, letta anche alla luce del primo comma dello stesso articolo, non contiene una espressa deroga a quel principio, deve ritenersi che ad esso, nonostante la formulazione letterale che potrebbe indurre a pensare ad una semplice facolta', e' tenuta ad uniformarsi l'amministrazione finanziaria nell'adozione dei previsti provvedimenti: viene cosi' meno il presupposto su cui si fonda il prospettato dubbio di costituzionalita', non sussistendo, pertanto, alcuna ingiustificata parificazione, sul piano fiscale, del contribuente condannato in sede penale a quello invece assolto, ne' alcuna violazione del diritto di difesa, ne' del divieto di prelievi fiscali non correlati all'effettiva capacita' contributiva, ne', infine, dei principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo commma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione).
Massima n. 18232
Coerentemente con l'obbligo di conformarsi al giudicato penale, valevole, secondo i principi generali vigenti in materia (v. massima A), anche per l'amministrazione finanziaria, l'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, m. 739, consente al contribuente di impugnare davanti alla commissione tributaria l'accertamento che egli assuma difforme dai fatti ritenuti nel giudicato penale, entro i ragionevoli termini previsti dalle norme vigenti e gli consente altresi' di impugnare, per lo stesso motivo, l'iscrizione in ruolo e l'avviso di mora, anche per vizi attinenti agli atti impositivi in senso proprio (avviso di accertamento, avviso di liquidazione dell'imposta, provvedimento che irroga le sanzioni), qualora tali atti non gli siano stati notificati in precedenza. Cio' esclude che possano ritenersi violati gli artt. 24 e 53 della Costituzione, perche' e' adeguatamente salvaguardato il diritto di difesa del contribuente e quindi la possibilita' di far valere le sue ragioni, anche in relazione al rispetto del principio della capacita' contributiva, e che possa prospettarsi una ingiustificata parificazione sul piano fiscale del contribuente condannato in sede penale e di quello invece assolto, e, quindi, anche alcuna violazione dei principi di imparzialita' e di buon andamento dell'amministrazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) e dell'art. 16, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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