Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/1992

Corte cost., ord. 18 febbraio 1992, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
59/1992
Data di deposito
18 febbraio 1992
Data di decisione
3 febbraio 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:59

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17958

A norma dell'art. 123, primo comma, cod. proc. pen., le richieste formulate dall'imputato detenuto e ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario sono produttive di effetti "come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria" (espressione, quest'ultima con cui si intende fare riferimento non solo al giudice ma anche al pubblico ministero). Pertanto la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, primo comma, cod. proc. pen. deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la semplice 'traditio' al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato "indirizzato" al pubblico ministero, quale autorita' destinataria della relativa consegna da effettuare con le modalita' previste dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 458, primo comma, e 123, primo comma, cod. proc. pen. e dell'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 Cost., in base all'interpretazione delle norme impugnate che la Corte ha respinto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 458, primo comma, e 123, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 44 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze