Corte costituzionale
Ordinanza n. 478/1992
Corte cost., ord. 22 dicembre 1992, n. 478
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 478/1992
- Data di deposito
- 22 dicembre 1992
- Data di decisione
- 14 dicembre 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:478
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 213 del 19 maggio 1983
- art. 935, codice della navigazione
- art. 941, codice della navigazione
Parametri
Massime
Massima n. 19019
Gli artt. 935 e 941 del codice della navigazione e 19 della legge n. 213 del 1983 - censurati per sospetta violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. - disciplinano, rispettivamente, l'obbligo dell'esercente di assicurare "il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo", l'obbligo dell'esercente "di linee aeree regolari" di assicurare "ciascun passeggero contro gli infortuni di volo", e le modalita' di aggiornamento "dei limiti di responsabilita' attualmente previsti dal codice della navigazione". Pertanto essi non sono applicabili nel prosieguo del giudizio di provenienza, giacche' questo, promosso dai genitori di un allievo pilota deceduto per la caduta dell'aeromobile su cui si trovava, va ormai definito - in seguito al rigetto, con sentenza parziale, delle domande di risarcimento proposte verso l'Aero Club esercente dell'aeromobile, gli eredi dell'allievo che lo pilotava e l'istruttore di volo, e alla condanna della societa' assicuratrice al pagamento dell'"indennizzo assicurativo" - unicamente nei confronti di tale societa', con la determinazione della prestazione da essa dovuta in base al contratto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli indicati parametri, degli artt. 935 e 941 cod. nav., in relazione all'art. 19, legge 19 maggio 1983, n. 213).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 935 e 941 cod. nav., in relazione all'art. 19 della legge 19 maggio 1983, n. 213 (Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal giudice a quo con ordinanza 21 giugno 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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