Corte costituzionale

Ordinanza n. 448/1992

Corte cost., ord. 13 novembre 1992, n. 448

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
448/1992
Data di deposito
13 novembre 1992
Data di decisione
2 novembre 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:448

Norme oggetto del giudizio

  • art. 147, comma 2, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 18914

Come la Corte ha in piu' occasioni sottolineato, anche con specifico riferimento a norme contenute nel codice penale militare di pace, le valutazioni relative alla proporzione tra la pena prevista e il fatto contemplato rientrano nell'ambito della discrezionalita' legislativa, con il limite della ragionevolezza. - S. nn. 26/1979, 72/1980, 103/1982, 49/1989, 299/1992.

Massima n. 18919

Il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 147 c.p.m.p. per il reato di ritardata presentazione in servizio, sia per la individuabilita', nello stesso modello di genere, di piu' fattispecie diverse per struttura e disvalore, sia per il meccanismo della procedibilita' rimessa al Comandante di corpo, appare assistito da sufficienti garanzie di congruita' del sistema delle sanzioni rispetto alla specifica gravita' del fatto. Inoltre la previsione della reclusione militare per il reato di ritardata presentazione in servizio, risulta conforme alle specifiche finalita' rieducative della pena detentiva militare, non potendosi, infine, richiamare i regimi di altre categorie quali "tertia comparationis", data la specialita' dell'ordinamento militare e la peculiarita' della situazione soggettiva di chi e' tenuto alla prestazione del servizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, c.p.m.p. sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, Cost.). - sull'articolazione del trattamento sanzionatorio di cui all'art. 147, c.p.m.p. v. sent. n. 285/1991; - sul meccanismo di procedibilita' a richiesta del Comandante di corpo v. ord. n. 495/1991; - sul carattere delle finalita' rieducative della reclusione militare v. sent. n. 414/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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