Corte costituzionale
Ordinanza n. 443/1992
Corte cost., ord. 13 novembre 1992, n. 443
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 443/1992
- Data di deposito
- 13 novembre 1992
- Data di decisione
- 2 novembre 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:443
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18885
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stato gia' escluso dalla Corte, che al G.I.P. "possa spettare [.....] l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilita' allo stato degli atti", sicche' le censure mosse dal giudice 'a quo' circa l'insindacabilita' del rigetto della richiesta di rito abbreviato risultano superate dal potere di controllo riconosciuto al giudice del dibattimento - S. n. 23/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 440 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Civitavecchia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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