Corte costituzionale

Ordinanza n. 443/1992

Corte cost., ord. 13 novembre 1992, n. 443

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
443/1992
Data di deposito
13 novembre 1992
Data di decisione
2 novembre 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:443

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18885

Manifesta inammissibilita' della questione per essere stato gia' escluso dalla Corte, che al G.I.P. "possa spettare [.....] l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilita' allo stato degli atti", sicche' le censure mosse dal giudice 'a quo' circa l'insindacabilita' del rigetto della richiesta di rito abbreviato risultano superate dal potere di controllo riconosciuto al giudice del dibattimento - S. n. 23/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 440 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Civitavecchia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze