Corte costituzionale

Ordinanza n. 363/1992

Corte cost., ord. 23 luglio 1992, n. 363

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
363/1992
Data di deposito
23 luglio 1992
Data di decisione
8 luglio 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:363

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 4, regio decreto legislativo n. 539 del 1° giugno 1946
  • art. 5, comma 3, regio decreto legislativo n. 539 del 1° giugno 1946
  • art. 5, comma 2, regio decreto legislativo n. 539 del 1° giugno 1946
  • art. 1, decreto legge del Capo provvisorio Stato n. 1687 del 31 dicembre 1947

Parametri

Massime

Massima n. 18624

L'esclusione della retribuzione, nel periodo estivo, per i docenti con incarico annuale ottenuto successivamente al 1 febbraio dell'anno scolastico, non contrasta con gli artt. 3 e 36 ne' con gli artt. 4 e 35 Cost., trattandosi di una situazione che - analogamente a quella dei supplenti temporanei, contemplata dalla legislazione successiva - e' sostanzialmente diversa e non confrontabile con quella di chi sia chiamato ad un insegnamento su posto vacante per l'intero anno scolastico; ed in quanto l'adeguatezza, nel primo caso, del trattamento economico, trova riscontro razionale nella previsione della corresponsione dell'intera mensilita' per la partecipazione agli esami autunnali, qualunque ne sia la durata. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 5, commi secondo, terzo e quarto, r.d.lgs. 1 giugno 1946 n. 539, come sostituito dall'art. 1, d. lgs. C.P.S. 31 dicembre 1947 n. 1687). - S. n. 163/1990 (ed ivi enunciazione della medesima 'ratio' con riguardo alle norme sopravvenute a quella qui censurata

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539 (Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti di istruzione media), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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