Corte costituzionale

Ordinanza n. 294/1992

Corte cost., ord. 22 giugno 1992, n. 294

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
294/1992
Data di deposito
22 giugno 1992
Data di decisione
4 giugno 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:294

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18432

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - v. S. n. 254/1992.

Massima n. 18433

Questione gia' dichiarata non fondata. - v. S. n. 254/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza in epigrafe -, norma già dichiarata illegittima, nella parte indicata in motivazione, con sentenza n. 254 del 1992;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Trapani con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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