Corte costituzionale

Ordinanza n. 250/1992

Corte cost., ord. 3 giugno 1992, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
250/1992
Data di deposito
3 giugno 1992
Data di decisione
20 maggio 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:250

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 27 luglio 1945

Parametri

Massime

Massima n. 18381

Come gia' affermato, il principio della riserva assoluta di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., non e' riferibile alle sanzioni amministrative, depenalizzate o meno, si' che sotto tale profilo non e' censurabile l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945 n. 475, il quale prevede per l'illegittimo abbattimento di piante d'olivo una sanzione pecuniaria (di natura amministrativa) il cui importo, pari al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate in piena attivita', sarebbe rimesso alle determinazioni di un organo periferico dello Stato (recte della Regione) svincolato da qualsivoglia criterio prefissato. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945 n. 475). - Sulla non applicabilita' del principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. alle sanzioni amministrative v. S. n. 447/1988.

Massima n. 18382

Come gia' affermato relativamente alle prestazioni obbligatorie "autoritariamente" imposte, affinche' sia rispettato il principio della riserva di legge relativa di cui all'art. 23 Cost., e' sufficiente che la prestazione abbia "base" in una legge che stabilisca criteri idonei a regolare eventuali margini di discrezionalita' lasciati alla pubblica amministrazione nella determinazione in concreto della prestazione, e che la legge stessa determini direttamente l'oggetto della prestazione. Tali requisiti, applicabili anche alle sanzioni amministrative, ricorrono nel caso di specie, dal momento che l'impugnato art. 4 dlgs. lgt. 27 luglio 1945 n. 475, nello stabilire la sanzione amministrativa per l'elusione del divieto di abbattimento delle piante d'olivo, indica gli elementi necessari e sufficienti proprio per evitare arbitrii dell'amministrazione, facendo riferimento, quale base di calcolo della sanzione, al valore delle piante di olivo e quindi ad un dato non arbitrario ma ricavabile dalle leggi di mercato in modo da modulare l'entita' della sanzione al disvalore economico connesso all'infrazione. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 23 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 dlgs. lgt. 27 luglio 1945 n. 475). - S. nn. 4/1957, 65/1962, 56/1972, 67/1973, 29/1979, 257/1982, 34/1986, 167/1986, 290/1987 e 127/1988.

Massima n. 18383

Il fatto che l'entita' della pena pecuniaria per l'illegittimo abbattimento delle piante d'olivo, venga ad essere determinata in un circoscritto ambito territoriale, essendo commisurata al valore delle piante abbattute stabilito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, trova razionale giustificazione proprio in relazione al diverso valore economico dell'albero d'olivo e della sua produzione nelle varie zone del Paese. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 dlgs. lgt. 27 luglio 1945, n. 475).

Massima n. 18385

Con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali previsto dall'art. 111 Cost. non e' in contrasto la previsione, per l'illegittimo abbattimento di piante d'olivo, di una pena pecuniaria pari, in ogni caso, al decuplo del valore delle piante. Il giudice puo' infatti valutare, usando gli strumenti offerti dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981, la congruenza della "base" di determinazione della sanzione, ovverosia del valore del bene oggetto di tutela, senza che cio' rappresenti un limite alla sua funzione e d'altra parte l'obbligo di motivazione sancito dal precetto costituzionale sussiste ovviamente nell'ambito che la legge, che prevede l'illecito e la sanzione, riserva alle valutazioni e all'apprezzamento del giudice. Ne' in contrario puo' essere invocato l'art. 11 della citata legge n. 689 del 1981, che consente al giudice di graduare la sanzione secondo i criteri ivi indicati, essendo tale previsione ovviamente dettata soltanto per le sanzioni amministrative fissate tra un limite minimo e un limite massimo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del dlgs. lgt. 27 luglio 1945, n. 475). - Sulla compatibilita' con il principio di legalita' della previsione di pene pecuniarie fisse, con riferimento a fattispecie penali: S. nn. 15/1962, 67/1963, 167/1971 e 50/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945 n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 25, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 20 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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