Corte costituzionale
Ordinanza n. 250/1992
Corte cost., ord. 3 giugno 1992, n. 250
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 250/1992
- Data di deposito
- 3 giugno 1992
- Data di decisione
- 20 maggio 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:250
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 27 luglio 1945
Parametri
Massime
Massima n. 18381
Come gia' affermato, il principio della riserva assoluta di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., non e' riferibile alle sanzioni amministrative, depenalizzate o meno, si' che sotto tale profilo non e' censurabile l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945 n. 475, il quale prevede per l'illegittimo abbattimento di piante d'olivo una sanzione pecuniaria (di natura amministrativa) il cui importo, pari al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate in piena attivita', sarebbe rimesso alle determinazioni di un organo periferico dello Stato (recte della Regione) svincolato da qualsivoglia criterio prefissato. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945 n. 475). - Sulla non applicabilita' del principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. alle sanzioni amministrative v. S. n. 447/1988.
Massima n. 18382
Come gia' affermato relativamente alle prestazioni obbligatorie "autoritariamente" imposte, affinche' sia rispettato il principio della riserva di legge relativa di cui all'art. 23 Cost., e' sufficiente che la prestazione abbia "base" in una legge che stabilisca criteri idonei a regolare eventuali margini di discrezionalita' lasciati alla pubblica amministrazione nella determinazione in concreto della prestazione, e che la legge stessa determini direttamente l'oggetto della prestazione. Tali requisiti, applicabili anche alle sanzioni amministrative, ricorrono nel caso di specie, dal momento che l'impugnato art. 4 dlgs. lgt. 27 luglio 1945 n. 475, nello stabilire la sanzione amministrativa per l'elusione del divieto di abbattimento delle piante d'olivo, indica gli elementi necessari e sufficienti proprio per evitare arbitrii dell'amministrazione, facendo riferimento, quale base di calcolo della sanzione, al valore delle piante di olivo e quindi ad un dato non arbitrario ma ricavabile dalle leggi di mercato in modo da modulare l'entita' della sanzione al disvalore economico connesso all'infrazione. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 23 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 dlgs. lgt. 27 luglio 1945 n. 475). - S. nn. 4/1957, 65/1962, 56/1972, 67/1973, 29/1979, 257/1982, 34/1986, 167/1986, 290/1987 e 127/1988.
Massima n. 18383
Il fatto che l'entita' della pena pecuniaria per l'illegittimo abbattimento delle piante d'olivo, venga ad essere determinata in un circoscritto ambito territoriale, essendo commisurata al valore delle piante abbattute stabilito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, trova razionale giustificazione proprio in relazione al diverso valore economico dell'albero d'olivo e della sua produzione nelle varie zone del Paese. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 dlgs. lgt. 27 luglio 1945, n. 475).
Massima n. 18385
Con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali previsto dall'art. 111 Cost. non e' in contrasto la previsione, per l'illegittimo abbattimento di piante d'olivo, di una pena pecuniaria pari, in ogni caso, al decuplo del valore delle piante. Il giudice puo' infatti valutare, usando gli strumenti offerti dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981, la congruenza della "base" di determinazione della sanzione, ovverosia del valore del bene oggetto di tutela, senza che cio' rappresenti un limite alla sua funzione e d'altra parte l'obbligo di motivazione sancito dal precetto costituzionale sussiste ovviamente nell'ambito che la legge, che prevede l'illecito e la sanzione, riserva alle valutazioni e all'apprezzamento del giudice. Ne' in contrario puo' essere invocato l'art. 11 della citata legge n. 689 del 1981, che consente al giudice di graduare la sanzione secondo i criteri ivi indicati, essendo tale previsione ovviamente dettata soltanto per le sanzioni amministrative fissate tra un limite minimo e un limite massimo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del dlgs. lgt. 27 luglio 1945, n. 475). - Sulla compatibilita' con il principio di legalita' della previsione di pene pecuniarie fisse, con riferimento a fattispecie penali: S. nn. 15/1962, 67/1963, 167/1971 e 50/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945 n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 25, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 20 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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