Corte costituzionale
Ordinanza n. 209/1992
Corte cost., ord. 4 maggio 1992, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 209/1992
- Data di deposito
- 4 maggio 1992
- Data di decisione
- 16 aprile 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, dir. 31, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 195, comma 4, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 18239
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 24/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 195, quarto comma, del codice di procedura penale - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Trani, dal Pretore di Pistoia e dal Tribunale di Pistoia con le ordinanze in epigrafe -, norme già dichiarate illegittime (la prima nella parte indicata in motivazione) con sentenza n. 24 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 4 maggio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze