Corte costituzionale
Ordinanza n. 182/1992
Corte cost., ord. 15 aprile 1992, n. 182
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 182/1992
- Data di deposito
- 15 aprile 1992
- Data di decisione
- 2 aprile 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:182
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18310
L'obbligo di compiere le indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 409, quarto comma, cod.proc.pen. incombe non solo sul Procuratore della Repubblica presso il Tribunale o presso la Pretura, ma anche sul Procuratore generale che abbia avocato le indagini ai sensi dell'art. 412, primo comma, cod.proc.pen., dato che, a norma dell'art. 51, secondo comma, st. cod., il Procuratore generale e' chiamato a svolgere tutte "le funzioni di pubblico ministero" che il comma primo, lett. a) del medesimo articolo attribuisce ai "magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura"; funzioni, dunque, che comprendono anche il doveroso espletamento delle indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 554, secondo comma, cod. proc. pen., quale risultante dopo la sentenza n. 445 del 1990 della Corte costituzionale. Ne' rileva in contrario - in quanto situazione patologica estranea al sistema e percio' insuscettibile di apprezzamento nel giudizio sulle leggi - l'eventuale inerzia del procuratore generale, che abbia omesso di compiere le indagini indicate dal giudice a seguito del mancato accoglimento dell'istanza di archiviazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409, quarto comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 102 (rectius: 101 e 102) e 112 della Costituzione). - V., in materia di obbligo per il P.M. a compiere le indagini richieste dal G.I.P. ai sensi dell'art. 409, quarto comma, cod.proc.pen., l'ord. n. 253/1991.
Massima n. 18314
Nei giudizi sulla costituzionalita' delle leggi non ha peso la eventualita' che qualcuna delle norme che in essi vengono in considerazione non sia osservata. Trattandosi di situazione patologica estranea al sistema, tale eventualita' non e' infatti suscettibile di apprezzamento. (Per una applicazione del principio ved. massima A). - Per una affermazione di analogo contenuto, di recente, cfr. S. n. 136/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102 (rectius: 101 e 102) e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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