Corte costituzionale
Ordinanza n. 180/1992
Corte cost., ord. 15 aprile 1992, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 180/1992
- Data di deposito
- 15 aprile 1992
- Data di decisione
- 2 aprile 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:180
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18369
La locuzione "giudizio" impiegata nell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen. e' di per se' tale da ricomprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioe' ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito, compreso quello che si svolge con il rito abbreviato. - S. n. 401/1991.
Massima n. 18370
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stata la norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede l'incompatibilita', a partecipare "al giudizio", del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna per ritenuta inadeguatezza della pena richiesta dal pubblico ministero, in tale ipotesi dovendosi ritenere inclusa quella in cui la inadeguatezza della pena derivi (come nella specie) da inadeguatezza della ipotesi criminosa contestata, e non rilevando che nel caso in questione l'incompatibilita' sia prospettata rispetto al giudizio abbreviato anziche' a quello dibattimentale (v. massima A). - v. S. n. 502/1991 (integrata con ordinanza di correzione n. 104/1992).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna per la ritenuta inadeguatezza della pena richiesta dal pubblico ministero - norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, per questa parte, con la sentenza n. 502 del 1991, integrata con l'ordinanza n. 104 del 1992 - sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera con ordinanza del 31 agosto 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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