Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/1992

Corte cost., ord. 8 aprile 1992, n. 168

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
168/1992
Data di deposito
8 aprile 1992
Data di decisione
30 marzo 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:168

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 22, comma 1, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
  • art. 7, comma 1, legge n. 1345 del 20 dicembre 1961
  • art. 11, comma 2, legge n. 1345 del 20 dicembre 1961
  • art. 11, comma 1, legge n. 1345 del 20 dicembre 1961

Parametri

Massime

Massima n. 18026

Il magistrato istruttore preposto all'ufficio di controllo di una delegazione regionale della Corte dei conti non e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale, attesa la concorrenza di un giudizio per il quale egli abbia poteri decisori.)

Massima n. 18027

La questione di costituzionalita' delle norme disciplinanti la posizione e le funzioni dei magistrati della Corte dei conti addetti o preposti agli uffici di controllo centrali e periferici nonche' i compiti di direzione e organizzazione degli uffici stessi va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo stata sollevata dal magistrato istruttore preposto all'ufficio di controllo di una delegazione regionale della Corte dei conti, e dunque in difetto del presupposto dell'esistenza di un giudizio. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 97, comma primo, 101, comma secondo, 107, comma terzo, e 108, commi primo e secondo, e concernente gli artt. 22, comma primo, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 7, comma primo, e 11, commi primo e secondo, legge 20 dicembre 1961, n. 1345).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti), 7, primo comma, e 11, primo e secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e quinta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti), in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Magistrato istruttore preposto all'Ufficio di Controllo della Corte dei conti - Delegazione Regionale per la Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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