Corte costituzionale
Ordinanza n. 122/1992
Corte cost., ord. 23 marzo 1992, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 122/1992
- Data di deposito
- 23 marzo 1992
- Data di decisione
- 5 marzo 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:122
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18363
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stata richiesta una pronuncia additiva implicante una pluralita' di scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Avellino con ordinanza del 12 luglio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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