Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1991

Corte cost., sent. 2 marzo 1991, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/1991
Data di deposito
2 marzo 1991
Data di decisione
25 febbraio 1991
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto del Ministro dei trasporti n. 963 del 18 marzo 1990
  • art. 1, decreto del Ministro dei trasporti n. 963 del 18 marzo 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17086

Nel prevedere, anche per la Regione Sardegna, in relazione alle agevolazioni tariffarie a favore di varie categorie di persone sulle linee di trasporto pubblico locale riconosciute per il 1990 (art. 1), e a quelle gia' vigenti per il 1989 (art. 3), che il ripiano delle corrispondenti minori entrate delle aziende esercenti avvenga, e, rispettivamente, si consideri avvenuto, a carico dello Stato, attraverso le erogazioni del Fondo nazionale trasporti, il decreto del Ministro dei Trasporti 18 maggio 1990, n. 963, non ha tenuto conto che per il 1990 la Regione Sardegna, (come le altre Regioni a statuto speciale e le Province autonome) in forza del d.l. 28 dicembre 1989, n. 415 (convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 38) e' stata esclusa dal riparto del suddetto Fondo, e che per il 1989 le erogazioni del Fondo trasferite alla Regione erano gia' state da questa legittimamente utilizzate, cosicche' per effetto sia dell'una che dell'altra delle suddette disposizioni,la Regione si e' vista addossare ulteriori oneri, trovandosi costretta, (cfr. gli artt. 5, 6 e 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sull'istituzione del Fondo nazionale trasporti, e la legge regionale d'attuazione 27 agosto 1982, n. 16 e successive modifiche) a intervenire, in misura non tollerabile, con mezzi propri. In tal modo pero' il provvedimento in questione, oltre a contraddire i presupposti legislativi fissati al riguardo dal d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 1989, n. 160, ha inciso negativamente, sotto entrambi i profili, sull'autonomia finanziaria della Regione. Pertanto - assorbite le censure formulate in riferimento agli altri parametri costituzionali - va dichiarato che non spetta allo Stato provvedere a riconoscere le agevolazioni tariffarie sulle linee di trasporto pubblico locale della Regione Sardegna per l'anno 1990, ne' disporre il ripiano delle agevolazioni stesse per l'anno 1989 nei modi e nei termini di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1990, n. 963, e di conseguenza, vanno annullati, relativamente alla Regione Sardegna, gli artt. 1 e 3 del detto decreto. - S. nn. 381/1990, 731/1988, 544/1989, 545/1989, 245/1984, 314/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato provvedere a riconoscere le agevolazioni tariffarie sulle linee di trasporto pubblico locale della Regione Sardegna per l'anno 1990, né disporre il ripiano delle agevolazioni stesse per l'anno 1989 nei modi e nei termini di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1990, n. 963;

Annulla di conseguenza, relativamente alla Regione Sardegna, gli artt. 1 e 3 del detto decreto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.

Il Presidente e redattore: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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