Corte costituzionale
Sentenza n. 87/1991
Corte cost., sent. 15 febbraio 1991, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/1991
- Data di deposito
- 15 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 14101
L'esclusione dell'intervento pubblico - quale si desume dagli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore nei casi in cui la menomazione dell'integrita' psico-fisica, della quale sia peraltro accertata l'eziologia professionale, non abbia alcuna incidenza sull'attitudine al lavoro (c. d. danno biologico), non puo' dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettivita' (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (art. 1, primo comma, 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei piu' generali principi di solidarieta' (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.). Tuttavia un ampliamento della tutela in tal senso, benche' in linea con la tendenza - per piu' versi rilevata anche nella giurisprudenza costituzionale - all'espansione della copertura assicurativa dei rischi del lavoratore, comporterebbe una innovazione legislativa, e quindi la specificazione di modalita' procedurali e tecniche, la cui effettuazione - pur non consentendo la prolungata inerzia che in analoga situazione porto' alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del c.d. sistema tabellare - spetta al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, Cost.). - Riguardo all'abbandono del c.d. sistema tabellare delle malattie professionali: S. 179/1988: - Riguardo al crescente impegno di meccanismi solidaristici per la reintegrazione dei danni alla persona autonomamente considerati: S. nn. 560/1987 e 561/1987. :
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza del 30 maggio 1990 (r.o. n. 546/90).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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