Corte costituzionale
Sentenza n. 71/1991
Corte cost., sent. 8 febbraio 1991, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/1991
- Data di deposito
- 8 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:71
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 806, codice civile
- art. 819, codice civile
- art. 62, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 7, comma 3, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 60, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 64, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 1, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 26, e ss., legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 19, codice di procedura penale
- art. 28, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- art. 30, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- art. 1, comma 3, contratto o accordo collettivo di lavoro del 28 giugno 1979
Parametri
Massime
Massima n. 17157
Non e' contestabile dalla giurisdizione di costituzionalita' - in quanto spettante alla giurisdizione di nomofilachia - l'individuazione, da parte della Corte di cassazione, di una posizione giuridica di diritto soggettivo nella pretesa dell'editore di giornali di non vedere mutata la posizione di lavoro del personale impiegato nell'azienda giornalistica per effetto della iscrizione nell'albo dei giornalisti di prestatori d'opera (nella specie: tele-cine-foto-operatori). Di conseguenza, non potendo il giudice amministrativo - come premesso dal giudice a quo - conoscere di diritti soggettivi, ne' potendo il giudice ordinario disapplicare l'atto amministrativo costitutivo di status, il "thema decidendum" della questione di legittimita' costituzionale, proposta in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., per la lamentata assenza di tutela giurisdizionale per l'editore di giornali di fronte a provvedimenti di tal genere - pur essendo stata la censura relativa formulata in connessione con gli artt. 806 e 819 cod. proc. civ., 19 cod. proc. pen., 28 e 30 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e 7, terzo comma, della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali - si circoscrive alla ipotesi di violazione del diritto di difesa per essere l'editore di giornali escluso dalla legittimazione ad adire il giudice specializzato di cui all'art. 63 della legge n. 69 del 1963.
Massima n. 17158
Rispetto all'ambito delle funzioni dell'Ordine dei giornalisti - istituito per fini che superano " di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria" nel rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica - e a quello delle competenze del giudice specializzato per le controversie tra l'Ordine e i singoli associati, afferenti ad una sfera di prevalente interesse pubblico e di rispetto della deontologia della professione, il titolare dell'impresa giornalistica e' un terzo estraneo privo di ragioni da tutelare in questa istanza. Non puo' quindi ravvisarsi lesione del diritto di azione e di difesa per il fatto che la legittimazione ad adire il suddetto giudice specializzato - legittimazione riservata ai soli giornalisti e pubblicisti, oltre che al pubblico ministero - non sia stata riconosciuta, dall'art. 63 della legge n. 69 del 1963, anche all'editore di giornali. Ne' puo' obiettarsi che in tal modo la pretesa del titolare dell'impresa giornalistica a non vedere mutati i rapporti di lavoro con i propri dipendenti per la sopravvenuta iscrizione di alcuni di essi (nella specie: tele-cine-foto-operatori) nell'albo dei giornalisti, non troverebbe (ved. massima A) un giudice a cui rivolgersi, con conseguente violazione dell'art. 113, terzo comma, Cost., giacche' anche tale argomento - sicuramente pertinente se nella legge sull'ordine dei giornalisti ricorresse una esplicita preordinazione dell'effeto modificativo esplicato dall'atto di iscrizione nell'albo - in mancanza di tale preordinazione perde ogni validita'. (Non fondatezza, in riferimento agli art. 24, primo comma, e 113, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 "e seguenti", 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sollevata in connessione con gli artt. 806 e 819 cod. proc. civ., 19 cod. proc. pen., 28 e 30 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034). - Riguardo ai compiti dell'Ordine dei giornalisti: S. n. 11/1968.
Massima n. 17159
Allo stato dell'ordinamento, e tuttavia al di fuori della verifica di costituzionalita', la modificazione della posizione di lavoro a seguito della iscrizione del lavoratore subordinato, occupato presso l'impresa giornalistica, nel registro dell'Ordine dei giornalisti, trova la sua fonte nella interpretazione del terzo comma dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, secondo il quale "sono giornalisti professionisti e pubblicisti coloro che tali risultano qualificati ai sensi degli ordinamenti della professione giornalistica". La portata di tale clausola ha quindi origine e si esaurisce nell'ambito della fenomenologia negoziale e delle competenze giurisdizionali del giudice del lavoro.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 e seguenti, 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata - in connessione con gli artt. 806 e 819 del codice di procedura civile, 19 del codice di procedura penale, 28 e 30 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) - dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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