Art. 19 — Provvedimenti sulla riunione e separazione

La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

Testo aggiornato al 2026-06-23. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.