Corte costituzionale
Sentenza n. 51/1991
Corte cost., sent. 6 febbraio 1991, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/1991
- Data di deposito
- 6 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 32, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 14, lett. p., legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 27, lett. l., decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 32, comma 3, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- ordinanza Presidente giunta regione Valle d'Aosta n. 342 del 15 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 16908
L'art. 120, comma secondo, della Costituzione vieta a ciascuna regione di "adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone o delle cose fra le regioni". Tale disposizione se, per un verso, pone un limite all'esercizio delle competenze legislative e amministrative di tutte le regioni, per altro verso, invece, attribuisce a ciascuna regione un interesse costituzionalmente protetto a che un'altra regione non adotti provvedimenti diretti a limitare la libera circolazione delle persone e delle cose sottoposte al proprio potere, menomando cosi' il pieno sviluppo dell'autonomia e delle posizioni costituzionali che il citato art. 120 ha riconosciuto a ciascuna di esse. Pertanto, di fronte a un'ordinanza che (come nel caso di specie) limita la circolazione degli animali fra le altre regioni e la Valle d'Aosta, non si puo' negare che il Piemonte - il quale confina con la Valle d'Aosta - sia legittimato ad agire in giudizio per la tutela di un interesse riconducibile alla propria posizione costituzionale di ente autonomo legato agli altri enti dello stesso tipo da rapporti di rispetto reciproco e da vincoli di solidarieta' e di cooperazione. - S. n. 12/1963.
Massima n. 16909
Il divieto imposto a ciascuna regione dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, relativo all'adozione di provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra regione e regione, non comporta una preclusione assoluta, per gli atti regionali, di stabilire limiti al libero movimento delle persone e delle cose. Il potere delle regioni di disciplinare e, quindi, di limitare la libera circolazione dei soggetti umani e dei beni e', infatti, connaturato allo svolgimento dell'autonomia politica e amministrativa delle regioni stesse. Sicche' quel potere non puo' essere escluso tutte le volte che le disposizioni costituzionali che regolano il libero movimento delle persone o delle cose ammettono che la relativa disciplina possa essere posta anche da atti di esercizio delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni. Piu' precisamente, nella misura in cui l'art. 16 della Costituzione autorizza anche interventi regionali limitativi della liberta' di circolazione delle persone e nella misura in cui altre norme costituzionali, principalmente gli art. 41 e 42 della Costituzione, ammettono che le limitazioni ivi previste alla libera circolazione dei beni possano essere poste anche con atti regionali, non puo' negarsi che la regione, per la parte in cui legittimamente concorre all'attuazione dei valori costituzionali contrapposti a quelle liberta', possa stabilire limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose. - S. n. 12/1963
Massima n. 16910
La liberta' di movimento dei beni tra una zona e l'altra del territorio nazionale - garantita in via generale dall'art. 41 della Costituzione e, per quel che concerne il potere di limitazione regionale, dall'art. 120 della stessa Costituzione - dev'esser bilanciata con un complesso di interessi costituzionalmente protetti, riconducibili a diritti fondamentali o a valori collettivi di carattere primario, fra i quali rientrano sicuramente la salute pubblica e, come fine di utilita' sociale, la conservazione e lo sviluppo del patrimonio zootecnico. Del resto poteri pubblici di profilassi veterinaria sono, in ultima analisi, strumentali alla protezione della salute pubblica e, pertanto, sono preordinati all'attuazione del valore che l'art. 32 della Costituzione tutela, oltreche' come diritto inviolabile della persona, come interesse primario della collettivita'. Inoltre, poiche' la sanita' e' garantita dall'art. 16 della Costituzione come bene pubblico la cui tutela puo' importare limiti al diritto fondamentale di ogni persona di circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, "a fortiori" deve ritenersi che lo stesso interesse costituzionale della sanita' pubblica possa comportare limiti o restrizioni alla libera circolazione delle cose e degli animali tra regione e regione.
Massima n. 16911
Ai sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (artt. 27, lett. l, e 66), e della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (artt. 14, lett. p, e 32) la regione detiene funzioni in materia di sanita' pubblica e di agricoltura e foreste, con specifico riferimento alla polizia veterinaria, che la legittimano, per tutelare gli interessi regionali e locali affidati alla sua cura, a disciplinare e a limitare la circolazione degli animali. A tal fine, in base all'art. 32, terzo comma, della legge n. 833 del 1978 il Presidente della Giunta regionale ha il potere di adottare ordinanze, di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio della regione, le quali, pur distinguendosi dagli analoghi provvedimenti che in virtu' dello stesso art. 32 (primo comma) possono essere emanati dal Ministro della sanita' "con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni", non e' escluso che possano produrre effetti limitativi che si riverberano su soggetti che si trovino in regioni diverse.
Massima n. 16915
Ove la concreta situazione di fatto cui occorre far fronte lo richieda, non si esclude una regione, al fine di proteggere il proprio patrimonio zootecnico o alcune specie di animali sottoposti alle proprie competenze, possa, in base all'art. 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, impedire l'ingresso nel proprio territorio di determinati animali provenienti da altre regioni. Tuttavia, poiche' il potere di ordinanza disciplinato dal suddetto articolo, comportando una deroga eccezionale all'ordinario regime degli atti normativi e amministrativi, puo' essere svolto solo in casi di particolare gravita', l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale, prevista dalla suddetta disposizione (v. Massima D) per non rientrare fra i provvedimenti impositivi di limiti arbitrari e irragionevoli alla libera circolazione delle cose vietati dall'art. 120 Cost., va adottata in presenza di una situazione fattuale di necessita' e urgenza, involgente gravi pericoli, e deve inoltre contenere le sole misure strettamente necessarie rispetto al fine di prevenire la diffusione del contagio fra le specie animali soggette alla epizoozia indicata. Non rispondendo a tali condizioni, l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta 15 marzo 1990, n. 342 - impugnata per conflitto di attribuzione dalla Regione Piemonte vieta, limitatamente alla pratica della monticazione per l'anno 1990, l'introduzione nel territorio della Regione di ovini e caprini provenienti da altre regioni italiane, per proteggere i propri allevamenti dal contagio della brucellosi, costituisce un illegittimo esercizio del potere conferito dall'art. 32, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, con conseguente menomazione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle altre regioni, e va pertanto annullata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Regione Valle d'Aosta adottare un'ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), diretta a vietare, limitatamente all'anno 1990 e alla pratica della monticazione, l'introduzione nel proprio territorio di ovini e caprini provenienti da altre regioni italiane,
e, conseguentemente, annulla l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Valle d'Aosta 15 marzo 1990, n. 342.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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