Corte costituzionale
Sentenza n. 439/1991
Corte cost., sent. 9 dicembre 1991, n. 439
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 439/1991
- Data di deposito
- 9 dicembre 1991
- Data di decisione
- 2 dicembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:439
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 164 del 20 maggio 1975
- art. 1, n.1 lett.b, legge n. 164 del 20 maggio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 17695
Si puo' pervenire ad una declaratoria di inammissibilita' della sollevata questione di legittimita' costituzionale solo quando il difetto di giurisdizione del giudice a quo risulti "ictu oculi"; sia cioe' di tutta evidenza che la controversia esuli dalla giurisdizione del giudice adito. Nella specie non si puo' pervenire a tale risultato in quanto dall'ordinanza di rimessione si evince che il processo a quo - pendente innanzi a giudice ordinario (pretore di Milano) - ha per oggetto non l'impugnazione dell'autorizzazione all'integrazione salariale ordinaria dei lavoratori per temporanea difficoltosa situazione di mercato ma una richiesta degli stessi a tutela del loro diritto soggettivo all'intera retribuzione. - V. in materia, le ordd. nn. 102/1990 e 283/1990.
Massima n. 17696
Una questione incidentale di illegittimita' costituzionale e' inammissibile quando il giudice a quo non effettui nell'ordinanza di rimessione l'esame della rilevanza corredandola di adeguata motivazione, cioe' quando ometta di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di applicabilita' della disposizione impugnata. Nella specie il giudice remittente, invece, ha effettuato l'esame della rilevanza della questione ed ha considerato che proprio la disposizione censurata, la quale era stata posta a base dell'autorizzazione alla integrazione salariale, cioe' della pratica riduzione della retribuzione, impediva l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto dei ricorrenti all'intera retribuzione.
Massima n. 17697
L'integrazione salariale e' la risultante di una scelta di politica socio-economica, finalizzata sia alla tutela dei lavoratori, contro il pericolo della perdita del posto di lavoro e contro il rischio della disoccupazione; sia alla tutela non del singolo imprenditore ma dell'attivita' produttiva dell'impresa, considerata nel contesto dell'economia del paese. Gli eventi, che possono costituire causa integrabile, devono verificarsi indipendentemente dalla volonta' degli imprenditori e dei lavoratori, essere tali da ridurre la potenzialita' produttiva dell'impresa ed il loro protrarsi deve poter produrre la contrazione dei livelli occupazionali. Tra tali eventi possono correttamente annoverarsi anche le situazioni di difficolta' di mercato oggettivamente riscontrabili.
Massima n. 17698
L'integrazione salariale ordinaria, quando viene concessa nel rispetto delle condizioni sostanziali e formali previste dalla legge (v. massima C), non da' luogo a violazioni dell'art. 3, primo comma, Cost. perche' la scelta operata dal legislatore non e' ne' arbitraria ne' irrazionale, ma e' diretta ad impedire l'estraneazione del lavoratore dalla organizzazione economica, sociale e politica del paese, ed a salvaguardare la sua dignita' umana e, pur essendo applicabile di volta in volta, a particolari categorie di lavoratori, non turba l'eguaglianza degli altri lavoratori. Peraltro il fatto che prenda il posto della retribuzione in una situazione di sospensione dell'attivita' o di riduzione dell'orario di lavoro, trova equo contemperamento nella conservazione del posto di lavoro, venendo cosi' ad avere anche una innegabile finalita' previdenziale, poiche' concreta un mezzo di tutela del lavoratore contro il rischio della disoccupazione involontaria. Neanche e' violato l'art. 41, primo e secondo comma, anche in relazione all'art. 3 della Costituzione, perche' l'accesso alla integrazione salariale e' consentito a tutti gli imprenditori, sempre che si verifichi una delle cause integrabili previste, in condizione di perfetta parita', nei settori in cui essi operano, senza alcuna differenziazione. Non sono, infine, violate nemmeno le norme comunitarie perche' le leggi che prevedono le suddette misure sono emanate proprio in esecuzione di direttive C.E.E. e sono comuni a tutti i paesi che ne fanno parte. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 1, lett. b), della legge 20 maggio 1975, n. 164, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, 41, primo e secondo comma, e 97, primo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, lettera b), della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, 41, primo e secondo comma, 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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