Corte costituzionale
Sentenza n. 422/1991
Corte cost., sent. 22 novembre 1991, n. 422
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 422/1991
- Data di deposito
- 22 novembre 1991
- Data di decisione
- 18 novembre 1991
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:422
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1990
Parametri
- art. 83, ultimo c., decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 81, Costituzione
- art. 5, legge n. 349 del 18 luglio 1986
- art. 118, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 7, legge n. 59 del 3 marzo 1987
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 17613
Alla luce della legislazione che al momento ripartisce le competenze fra Stato e regioni ordinarie in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., in materia di parchi e riserve naturali, l'individuazione di nuovi territori da destinare a riserve, l'istituzione delle stesse, la determinazione dei relativi confini, la fissazione delle misure di salvaguardia, nonche' la perimetrazione provvisoria dell'area protetta, sono poteri spettanti allo Stato "nell'ambito della funzione governativa di indirizzo e coordinamento, da esercitare su proposta del Ministro dell'ambiente" (art. 83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977), e pertanto possono essere legittimamente esercitati soltanto attraverso una deliberazione collegiale del Governo, non gia' nella forma del decreto ministeriale. Conseguentemente, assorbite le altre censure formulate in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., il decreto 28 dicembre 1990 del Ministro dell'ambiente, con il quale e' stata istituita la riserva naturale dello Stato "Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau" nei comuni di S.Vito e Borca di Cadore, poiche' concreta un esercizio illegittimo del relativo potere statale, comportante la menomazione delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5 della legge n. 349 del 1986 e dall'art. 7 della legge n. 59 del 1987, deve essere annullato. - Per l'enunciazione dei medesimi principi: S. n. 148/1991; - In materia di individuazione di riserve naturali: S. n. 346/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato istituire con decreto del Ministro dell'ambiente una riserva naturale dello Stato, e, conseguentemente, annulla il decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1990 (Istituzione della riserva naturale dello Stato "Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau", nei comuni di S. Vito e Borca di Cadore).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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