Corte costituzionale
Sentenza n. 401/1991
Corte cost., sent. 12 novembre 1991, n. 401
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 401/1991
- Data di deposito
- 12 novembre 1991
- Data di decisione
- 4 novembre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:401
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- dirett. 67, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 101, Costituzione
Massime
Massima n. 17614
Nella nuova disciplina del processo penale il legislatore delegante ha ritenuto che la previsione dell'incompatibilita' fosse necessario presidio del valore dell'imparzialita' del giudice. L'incompatibilita' ha, peraltro, rilievo solo rispetto al "giudizio", cioe' rispetto alla decisione sul merito della regiudicanda, e non anche a decisioni assunte ad altri fini. Inoltre, nel caso del giudice delle indagini preliminari, occorre che questi abbia previamente compiuto, sulla base dei risultati complessivi delle indagini preliminari (eventualmente integrati da quelli acquisiti all'udienza preliminare), una valutazione contenutistica della consistenza dell'ipotesi accusatoria, finalizzata al controllo sulla legittimita' dell'esercizio dell'azione penale e del passaggio alla fase del giudizio (eventuale, nel caso del decreto penale di condanna). - V., in materia, anche la sent. n. 496/90.
Massima n. 17615
Il fatto che il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale restituisca gli atti per la formulazione dell'imputazione al P.M. che ne aveva richiesto l'archiviazione e l'eventualita' che quindi egli si orienti per il rinvio a giudizio, non esplicano alcun rilievo in ordine alla possibile incompatibilita', dato che il legislatore delegante ha ritenuto che il pericolo di prevenzione del giudice andasse considerato solo rispetto al "giudizio" vero e proprio. Peraltro il ritenere che la anzidetta restituzione degli atti basti a radicare l'incompatibilita' (v. massima A) sarebbe in contraddizione con la scelta - rispondente a razionali motivi di economia processuale - della "concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento" (direttiva n. 40, ultima parte, dell'art. 2 della legge delega). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale che ha emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen. a partecipare all'udienza preliminare, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione).
Massima n. 17616
Il G.I.P. presso il Tribunale, quando respinge la richiesta di archiviazione ed ordina, conseguentemente, di formulare l'imputazione, compie, analogamente a quanto succede nel procedimento pretorile (per la cui fattispecie la Corte si e' gia' pronunciata), una valutazione contenutistica (ved. massima A) dei risultati delle indagini e da' anzi ex officio l'impulso determinante alla procedura che condurra' all'emanazione di una sentenza. Pertanto l'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice che ha emanato tale ordine non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato. - V., per quanto concerne l'analoga situazione del G.I.P. presso la pretura, la sent. n. 496/90.
Massima n. 17617
La locuzione "giudizio", nel codice di procedura penale, ricomprende qualsiasi tipo di giudizio, cioe' ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito, compreso quindi anche quello che si svolga con il rito abbreviato. Pertanto la norma dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen., secondo la quale il giudice che ha disposto il giudizio immediato non puo', per incompatibilita', parteciparvi, deve ritenersi applicabile non soltanto quando il giudizio si estrinsechi nel dibattimento, ma anche quando si sia seguita la via del giudizio abbreviato. E va dunque respinta la eccezione di incostituzionalita' avanzata in base all'erroneo assunto interpretativo che la incompatibilita' e la conseguente preclusione siano state previste, nella suddetta disposizione, solo nella prima ipotesi.(Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen. in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del medesimo codice;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che ha emesso l'ordinanza di cui al predetto art. 409, quinto comma, a partecipare all'udienza preliminare, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con ordinanza dell'11 dicembre 1990 (r.o. n. 184/1991);
3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia disposto il giudizio immediato a partecipare al giudizio abbreviato, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con ordinanza del 5 marzo 1991 (r.o. n. 315/1991).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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