Corte costituzionale
Sentenza n. 356/1991
Corte cost., sent. 18 luglio 1991, n. 356
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 356/1991
- Data di deposito
- 18 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:356
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 10, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 1916, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 17524
In un giudizio promosso -come nella specie- sulla legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita' civile per gli infortuni sul lavoro, salvo che nel caso in cui venga accertata una responsabilita' penale di questi per il fatto del quale e' derivato l'infortunio, non e' soggetta al sindacato della Corte costituzionale, ai fini del controllo sulla rilevanza della questione, la valutazione del giudice a quo sulla inesistenza degli estremi del reato.
Massima n. 17525
Il modo di quantificazione della prestazione corrisposta dall'I.N.A.I.L. in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e' disciplinato dagli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e non invece dall'art. 10 di detto d.P.R., onde e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 cit. sollevata, in riferimento agli artt. 32 e 38 della Costituzione, sotto il profilo che il modo di quantificazione della prestazione corrisposta dall'I.N.A.I.L. non tiene conto del danno alla salute, ma solo di quello relativo alla capacita' lavorativa.
Massima n. 17526
L'istituto dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita' civile relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali si iscrive a tal punto nel nostro sistema previdenziale-assicurativo che l'eventuale eliminazione dello stesso comporterebbe una ristrutturazione dell'intero sistema che non potrebbe che essere opera del legislatore, esulando dai poteri della Corte: ne deriva la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, impugnati in riferimento agli art. 3, 32 e 38 Cost., ma sotto profili collegati essenzialmente al parametro dell'art. 3, per il solo fatto di escludere, se manca la responsabilita' penale, la responsabilita' civile del datore di lavoro come oggi si configura nel nostro ordinamento. - Per la non fondatezza di analoghe questioni: S. nn. 22/1967 e 74/1981.
Massima n. 17527
La copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come la Corte ha gia' rilevato, se non ha per oggetto esclusivamente il danno patrimoniale in senso stretto, posto che la prestazione dell'I.N.A.I.L. spetta a prescindere dalla sussistenza o meno di una effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell'assicurato, non ha tuttavia per oggetto il danno biologico di per se' stesso e nella sua integrita', posto che le indennita' previste dal d.P.R. n. 1124 del 1965 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalita' nella propria vita. Peraltro le esigenze poste al riguardo dalla garanzia costituzionale della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettivita' (art. 32 Cost.) e il principio di solidarieta' sociale che permea di se' l'intera Costituzione inducono la Corte a ribadire il proprio invito al legislatore per un intervento diretto ad una riforma del sistema assicurativo idonea ad apprestare una piena ed integrale garanzia assicurativa rispetto al danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e da malattia professionale. - Per analogo invito al legislatore: S. n. 87/1991; - Sul contenuto della copertura assicurativa in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ved. ancora S. n. 87/1991; - Su diritto alla salute e danno biologico, tra le altre: S. n. 87/1979 e specialmente n. 184/1986.
Massima n. 17528
Poiche' la copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non ha per oggetto il danno biologico di per se stesso e nella sua integralita' (v. massima D) la disposizione dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita' civile va interpretata, al fine di non ritenere l'istituto in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, nel senso che esso riguarda anche il risarcimento del danno biologico non riducibile a perdita o riduzione della capacita' lavorativa e che come tale non forma oggetto della copertura assicurativa I.N.A.I.L.: da cio' discende che, anche nel caso di danno originato dalla prestazione di lavoro, il danno biologico, in se' considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilita' civile di quest'ultimo, senza i limiti posti dall'art. 10, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione). - Sul contenuto e sui limiti della copertura assicurativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: S. n. 87/1991.
Massima n. 17529
Il diritto di surrogazione dell'assicuratore, disciplinato dall'art. 1916 cod. civ., una volta esercitato, delimita la pretesa risarcitoria che l'assicurato puo' azionare nei confronti del danneggiato, facendogli perdere la legittimazione ad agire in via risarcitoria fino alla concorrenza dell'indennita' corrisposta. Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost., dell'art. 1916 cod. civ., nella parte in cui non esclude dal regresso dell'assicuratore - ed in particolare dell'I.N.A.I.L. - le somme dovute dal terzo danneggiante per titoli di danno autonomi rispetto a quelli che costituiscono oggetto del rischio assicurato, ed in particolare le somme dovute per danno biologico e per danno morale.
Massima n. 17530
Come la Corte ha gia' avuto occasione di affermare, rientra nella discrezionalita' del legislatore la corretta disciplina del diritto di surroga dell'assicuratore, sia privato che sociale, nei confronti del terzo responsabile, con il limite peraltro del rispetto dei principi costituzionali,segnatamente quello del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione. In una tale ottica, allorquando la copertura assicurativa, in virtu' delle norme di legge o di contratto che la disciplinano, non abbia ad oggetto il danno biologico, oppure si limiti ad indennizzare la perdita o riduzione di alcune soltanto delle capacita' del soggetto (come avviene per l'attitudine al lavoro nel regime dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), consentire che l'assicuratore, nell'esercizio del proprio diritto di surroga nei confronti del terzo responsabile, si avvalga anche del diritto dell'assicurato al risarcimento del danno biologico, non coperto dalla prestazione assicurativa, significa sacrificare il diritto dell'assicurato stesso all'integrale risarcimento di tale danno, con conseguente violazione dell'art. 32 della Costituzione. E poiche', secondo consolidata interpretazione data all'art. 1916 cod. civ. dalla giurisprudenza di legittimita', il diritto di surroga dell'assicuratore, sia privato che sociale, nei confronti del terzo responsabile, fino alla concorrenza dell'indennita' corrisposta all'assicurato (v. massima F) ha come unico limite quantitativo il complessivo risarcimento che il terzo deve effettivamente al danneggiato-assicurato, secondo le norme civilistiche che governano la responsabilita' per fatto illecito, ne consegue che va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod.civ., nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico. La dichiarazione di incostituzionalita', non puo' invece estendersi a quanto attiene al risarcimento del danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ. o ad altre ragioni risarcitorie parimenti non assistite dalla garanzia di cui all'art. 32 Cost. - Sulla disciplina della "surroga" dell'assicuratore v. S. n. 319/1989.
Massima n. 17531
Come la Corte ha costantemente affermato, nei giudizi di legittimita' in via incidentale, le parti private legittimate a costituirsi sono soltanto quelle che, al momento dell'ordinanza di remissione, avevano la qualifica di parte nel giudizio a quo. (Fattispecie concernente la costituzione in giudizio davanti alla Corte dell'I.N.A.I.L., pur non essendo l'Istituto parte nel giudizio a quo). - In questo senso, da ultimo: S. nn. 63/1991, 124/1990 e 1022/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico;
2. - Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con ordinanza del 19 settembre 1990 (r.o. n. 47/91).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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