Corte costituzionale

Sentenza n. 344/1991

Corte cost., sent. 15 luglio 1991, n. 344

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
344/1991
Data di deposito
15 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:344

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 76, Costituzione
  • 14.3, lett. b), legge n. 881 del 25 ottobre 1977
  • 6.3, lett. c), legge n. 848 del 4 agosto 1955
  • 6.3, lett. b), legge n. 848 del 4 agosto 1955
  • 14.3, lett. c), legge n. 881 del 25 ottobre 1977
  • art. 2, comma 1, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
  • art. 2, n. 46, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
  • art. 3, Costituzione
  • art. 24, Costituzione

Massime

Massima n. 17438

Il decreto penale costituisce una decisione preliminare contro la quale l'imputato puo' proporre opposizione, sicche' l'esperimento dei mezzi di difesa e' rinviato al vero e proprio giudizio che si svolge con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari. - S. nn. 170/1963, 27/1966 e 136/1967.

Massima n. 17439

Non sono violati i principi richiamati dalla legge delega in relazione alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di diritti delle persone e del processo penale, poiche' queste, nel reclamare che l'imputato debba essere "assistito da un avvocato quando lo esigono gli interessi della giustizia", tendono ad evitare che la mancanza di un difensore possa risultare pregiudizievole per il diritto di difesa in relazione allo scopo ed alle funzioni dell'atto da compiere. Ma, nel caso del procedimento per decreto, un difensore tecnico non e' indispensabile al fine di proporre opposizione, in quanto questa si risolve in una richiesta di dibattimento sul presupposto della ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla portata anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto puo' concretarsi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale, che sara' sviluppata e dettagliata nella sede dibattimentale, ove e' invece, assicurato l'intervento del difensore (v. massima A). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, l. 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 459, 460 e 461 c.p.p., in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice). - S. n. 189/1972.

Massima n. 17440

La mancata previsione della nomina di un difensore di ufficio prima o contestualmente all'emissione del decreto penale, non contrasta con il principio della legge di delega, il quale esige che nel relativo procedimento siano previste "tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione". Infatti, secondo la piu' corrente accezione, deve escludersi che nella "fase dell'opposizione" possa ritenersi compresa anche la dichiarazione di opposizione. Questa costituisce l'atto per effetto del quale si apre, dinanzi all'organo giudiziario competente, detta fase, che ha appunto inizio dal momento in cui l'opposizione viene dichiarata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2 n. 46 l. 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 459, 460, 461 c.p.p. in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).

Massima n. 17441

Nel procedimento per decreto per quanto attiene alla possibilita' di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su accordo del P.M., la diversita' delle formule adoperate nell'art. 565, secondo comma, per il giudizio innanzi al pretore: "con l'atto di opposizione l'imputato chiede...il decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444" rispetto alla formula "puo' chiedere", adoperata dall'art. 461, terzo comma, per l'opposizione in tribunale, e' priva di importanza dovendo ad esse attribuirsi significato identico ai fini che interessano, perche' manca ogni elemento per dedursi che nel primo caso, a differenza del secondo, si sia voluta introdurre una preclusione in ragione delle caratteristiche del giudizio pretorile rispetto a quello dinanzi al tribunale. Deriva da cio' che l'eventuale mancanza nell'atto di opposizione di una qualsiasi richiesta in ordine alle tre alternative indicate nell'art. 565, secondo comma, assume implicitamente il significato di richiesta del decreto di citazione (ancorche' non espressamente indicato) e non comporta l'inammissibilita' dell'opposizione. Ne' restano precluse le altre scelte alternative, rimanendo ancora possibile la scelta del rito abbreviato nel procedimento pretorile nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (artt. 560, primo comma 1, e 555, primo comma, lett. e) e cosi' quella dell'applicazione della pena su accordo con il pubblico ministero, che puo' essere richiesta fino all'apertura del dibattimento (art. 563, primo e quarto comma). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 459, 460, 461 in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).

Massima n. 17442

In caso di procedimento per decreto seguito da opposizione, la richiesta di oblazione (ancorche' non contenuta nell'atto di opposizione) e' possibile fino all'apertura del dibattimento e, quindi, non e' pregiudizievole il fatto che l'imputato, in quanto non assistito dal difensore e da questi non reso edotto, non si sia avvalso della facolta' di chiederla contestualmente all'opposizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 459, 460, 461 in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).

Massima n. 17443

L'applicazione di una pena diminuita fino alla meta' non e' un beneficio conseguente "all'accettazione" del decreto penale, ma costituisce il limite di diminuzione della pena edittale minima che il pubblico ministero puo' indicare nel richiedere l'emissione del decreto penale. Pertanto, chiarita in questi termini la portata dell'art. 459, secondo comma, cod.proc.pen. (applicabile nel giudizio a quo per il rinvio dell'art. 565, primo comma), non viene in discussione la perdita di un beneficio come possibile conseguenza della mancata accettazione del decreto penale, bensi' la convenienza o meno di accettare o affrontare, con l'opposizione, il giudizio ordinario con tutte le alee che questo comporta, in base a una scelta riguardo alla quale la possibilita' che sia operata dall'interessato senza l'assistenza di un difensore e' gia' stata riconosciuta non illegittima dalla giurisprudenza della Corte sulle norme del codice attuale (ved. massime precedenti) come di quello abrogato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459, 460 e 461 cod.proc.pen. in relazione all'art. 565 st. cod., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - S. n. 189/1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460 e 461, in relazione all'art. 565, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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