Corte costituzionale
Sentenza n. 341/1991
Corte cost., sent. 15 luglio 1991, n. 341
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 341/1991
- Data di deposito
- 15 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:341
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge n. 903 del 9 dicembre 1977
Parametri
Massime
Massima n. 17465
La disposizione dell'art. 7, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, che non consente al padre lavoratore, affidatario del minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, insieme alla moglie lavoratrice, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice, non assicura una razionale ed equilibrata presenza di entrambi i componenti la coppia affidataria al processo di educazione, contrastando con i principi costituzionali, espressi dagli articoli 3, 29, primo e secondo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione, che tendono ad una completa tutela dell'interesse del bambino attraverso la piena realizzazione dei principi di uguaglianza sostanziale dei coniugi e la loro paritaria partecipazione alla cura ed assistenza di questi. Come infatti gia' affermato dalla Corte, nel riconoscere al padre naturale il diritto di avvalersi dell'astensione obbligatoria nei primi tre mesi di vita del bambino, nel caso di mancanza o di grave malattia della madre, l'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro, oltre a perseguire, nelle ipotesi di maternita' naturale, il fine di tutela della salute della donna nel periodo immediatamente successivo al parto, assolve alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalita' del bambino e che vanno soddisfatte anche nel caso dell'affidamento (nel quale in vero mancano quelle di tutela della salute della madre), garantendo una paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed educazione della prole, senza distinzione o separazione dei ruoli tra uomo e donna. Va dunque dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non consente al lavoratore, affidatario del minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice. - Sulla astensione obbligatoria dal lavoro in favore del padre naturale in caso di mancanza o di grave malattia della madre: S. n. 1 del 1987; - Sulle finalita' dell'istituto dell'affidamento: S. n. 332 del 1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non consente al lavoratore, affidatario di minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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