Corte costituzionale

Sentenza n. 259/1991

Corte cost., sent. 12 giugno 1991, n. 259

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
259/1991
Data di deposito
12 giugno 1991
Data di decisione
23 maggio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:259

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17284

Quanto piu' i principi ed i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati tanto piu' ridotti risultano i margini di discrezionalita' lasciati al legislatore delegato; di conseguenza ancor piu' rigorosamente la Corte costituzionale deve valutare la legittimita' della norma delegata, nel senso della sua aderenza ai criteri direttivi predeterminati. (Principi ribaditi con specifico riguardo alla direttiva n. 31 dell'art. 2, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81).

Massima n. 17285

La direttiva n. 31 dell'art. 2, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, ha posto il divieto di ogni utilizzazione, agli effetti del giudizio, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, senza l'assistenza della difesa, dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; tale divieto espressamente posto dal legislatore delegante si riferisce, secondo l'univoco significato letterale della direttiva in esame, sia alle "dichiarazioni rese" dall'indiziato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, sia alle "informazioni assunte", alle quali peraltro fa richiamo la stessa direttiva (sesta parte) la' dove consente alla polizia giudiziaria "di assumere sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini", ribadendo, pero', anche in questa sede, il divieto, gia' posto nella seconda parte, di ogni utilizzazione processuale. Nel divieto stesso, peraltro, e' certamente compreso anche l'uso di dette dichiarazioni ai fini delle constestazioni: uso che, seppure con l'efficacia probatoria minore stabilita dall'art. 500, terzo comma, del codice di procedura penale, comporta indubbiamente "effetti" nel giudizio. Deve quindi, dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in riferimento alla direttiva contenuta nell'art. 2, n. 31, della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, restando asssorbito l'altro profilo (dedotto in riferimento dell'art. 24 Cost.) dell'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. limitatamente all'inciso, "salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma terzo".

Massima n. 17286

Una volta eliminata, in ogni caso, con la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 350, settimo comma, ultimo inciso, cod.proc.pen. (ved. massima B) la possibilita' dell'utilizzazione di giudizio delle dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato alla polizia giudiziaria in assenza del difensore, ne' la documentazione in se' di tali dichiarazioni, ne' la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 503 (che si limita ad estendere anche all'esame delle parti private la possibilita' prevista dall'art. 500, di effettuare contestazioni), consentono piu' detta utilizzazione in presenza del generale divieto ora sancito dal settimo comma dell'art. 350; non risultano pertanto in conflitto ne' con i principi enunciati dalla direttiva n. 31 della legge delega (v. ancora massima B), ne' con le esigenze di garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 357, secondo comma, lett. b) e 503, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione.)garanzia

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 350, settimo comma, del codice di procedura penale, limitatamente all'inciso: "salvo quanto previsto dall'art. 503 comma 3";

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 357, secondo comma, lett. b) e 503, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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