Corte costituzionale
Sentenza n. 251/1991
Corte cost., sent. 6 giugno 1991, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 251/1991
- Data di deposito
- 6 giugno 1991
- Data di decisione
- 22 maggio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:251
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- art. 563, codice di procedura penale
- art. 448, codice di procedura penale
- art. 447, codice di procedura penale
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, comma 1, prima part, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 6, comma 1, legge n. 848 del 4 agosto 1955
- art. 45, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 17296
Ogni persona ha diritto "ad un'equa e pubblica udienza", quando si tratti di determinare la "fondatezza di un'accusa penale", con la conseguenza che la sentenza penale "deve essere resa pubblicamente", salvo eccezioni particolari disposte, di volta in volta, dall'organo giudicante ai fini della tutela di interessi specificamente indicati dalla stessa norma.
Massima n. 17297
L'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, anziche' comportare un accertamento pieno di responsabilita', basato sul contraddittorio tra le parti, trova il suo fondamento primario nell'accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell'imputazione, dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facolta' di contestare l'accusa. Tale caratteristica di "negozialita'" spiega il fatto che l'indagine del giudice in ordine alla responsabilita' dell'imputato possa essere limitata a profili determinati, senza investire quell'accertamento pieno e incondizionato sui fatti e sulle prove che rappresenta, nel rito ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione penale ed attenua quell'esigenza a favore della persona perseguita da un'accusa penale cui risulta collegato, nell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il requisito della pubblicita' dei processi e che proprio l'assenza della pubblicita' puo' talvolta rappresentare uno degli elementi incentivanti e premiali, atti a favorire tale la scelta dell'applicazione della pena non vengono collegati alcuni degli effetti tipici della condanna, quali il pagamento delle spese processuali o l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. (Non fondatezza delle questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, parte prima, e n. 45 legge 16 febbraio 1986, n. 81 e legge 4 agosto 1955, n. 848, degli artt. 447, 448 e 563 cod. proc. pen.). - V., in relazione al fondamento sull'accordo tra P.M. e imputato, la sent. n. 66/1990 e sulla rinuncia della facolta' a contestare l'accusa, la sent. n. 313/1991. - V., sul pagamento delle spese processuali della parte civile, la sent. n. 443/1990.
Massima n. 17298
Il fatto che una stessa pena per uno stesso reato possa scaturire da processi dove l'elemento della pubblicita' risulti diversamente regolato rappresenta una mera eventualita' connessa alla diversificazione dei riti, ma in nessun caso puo' configurare una disparita' di trattamento imputabile agli enunciati della legge e suscettibile di riflettersi significativamente all'interno di una stessa categoria di giudicabili.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma nei confronti degli artt. 447, 448 e 563 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, nella fase delle indagini preliminari, la sentenza di applicazione della pena su richiesta dalle parti, ai sensi dell'art. 444 dello stesso codice, sia emessa in pubblica udienza, per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, in relazione al combinato disposto dell'art. 2, comma primo, prima parte e n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e dell'art. 6, comma primo, della legge 4 agosto 1955, n. 848.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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