Corte costituzionale
Sentenza n. 217/1991
Corte cost., sent. 24 maggio 1991, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 217/1991
- Data di deposito
- 24 maggio 1991
- Data di decisione
- 20 maggio 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:217
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'interno del 10 novembre 1990
Parametri
- art. 118, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 10, decreto legge n. 66 del 2 marzo 1989
- legge n. 144 del 24 aprile 1989
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 17292
In caso di deduzione pura e semplice di vizio di legittimita' di un decreto ministeriale per contrasto con la legge che fissa i limiti dell'intervento amministrativo dello Stato nei riguardi delle Regioni, non vengono in considerazione lesioni o menomazioni di specifiche attribuzioni regionali, per cui la controversia non rientra certamente nella competenza della Corte quale giudice dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni. Pertanto la pretesa della parte che ha erroneamente sollevato il conflitto (nella specie: Regione Toscana) puo' trovare soddisfazione nell'ordinaria sede giurisdizionale. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto con ricorso della Regione Toscana nei confronti del Presidente del Consiglio del ministri avverso il decreto del Ministro dell'Interno, emesso di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze datato 10 novembre 1990, con il quale si stabiliva che l'erogazione per l'anno 1990 fosse pari a quella effettuata per l'anno 1989, ovvero proporzionalmente ridotta, qualora i versamenti affluiti allo Stato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del citato decreto-legge n. 66 del 1989 - vale a dire, la quota del gettito dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, da versare allo Stato - fossero stati inferiori al complessivo importo di lire 42.479.268.679, secondo le risultanze del conto consuntivo per l'anno 1990.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto con ricorso 21 dicembre 1990-17 gennaio 1991 dalla Regione Toscana, in relazione al decreto 10 novembre 1990, emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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