Corte costituzionale
Sentenza n. 213/1991
Corte cost., sent. 24 maggio 1991, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/1991
- Data di deposito
- 24 maggio 1991
- Data di decisione
- 20 maggio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 6 del 27 gennaio 1986
- art. 13, legge della Regione Emilia Romagna n. 29 del 26 luglio 1988
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
- art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
- art. 34, comma 2, legge della Regione Marche n. 31 del 26 aprile 1990
Parametri
Massime
Massima n. 17230
L'ipotesi di accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda, prevista ed autonomamente disciplinata dall'art. 18, primo comma, legge Regione Emilia Romagna 27 gennaio 1986, e successive modifiche, non puo' essere distinta dallo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi disciplinato e penalmente sanzionato, in caso di mancanza di autorizzazione, dalla normativa statale (artt. 6, lett.d), e 16, primo comma, d.P.R. n. 915 del 1982). Deve pertanto, non avendo le Regioni la potesta' di rimuovere o variare con proprie leggi la punibilita' di fatti ritenuti penalmente rilevanti dalla legge statale, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma, legge Regione Emilia Romagna 27 gennaio 1986, n. 6, come modificato dall'art. 13 legge Regione Emilia Romagna 26 luglio 1988, n. 29. - Sulla riserva di legge statale in materia penale: s. nn. 370/1989, 43/1991 e 117/1991.
Massima n. 17231
Non puo' la Corte costituzionale sollevare, come giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla difesa della Regione Emilia Romagna, in riferimento agli artt. 76, 2, secondo comma, e 3 Cost., nei confronti degli artt. 16, primo comma, e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sotto i profili della violazione dei principi della legge di delega n. 42 del 1982, per cui le sanzioni penali in materia di stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione avrebbero dovuto limitarsi ai fatti di particolare gravita', e di una irragionevole sottoposizione a medesimo trattamento sanzionatorio del produttore che raccoglie i rifiuti del ciclo produttivo in attesa del conferimento allo smaltitore e di colui che esercita l'attivita' di smaltimento. Con tale questione, infatti, si chiede in sostanza di sindacare l'esercizio della discrezionalita' del legislatore in ordine alla previsione della gravita' della fattispecie penalmente sanzionata.
Massima n. 17233
L'ipotesi di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi effettuato a determinate condizioni dalle imprese commerciali ed artigianali, prevista ed autonomamente disciplinata dall'art. 34, legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31, non puo' essere distinta dallo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi disciplinato e penalmente sanzionato, nel caso di mancanza di autorizzazione, dalla normativa statale (artt. 6, lett. d), e 16, primo comma, d.P.R. n. 915 del 1982). Deve pertanto, non avendo le Regioni la potesta' di rimuovere o variare con proprie leggi la punibilita' di fatti ritenuti penalmente rilevanti dalla normativa statale, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31. - Sulla riserva di legge statale in materia penale: S. nn. 370/1989, 43/1991 e 117/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i ricorsi;
Dichiara la illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 18, primo comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 6 (Intervento della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative alle province ed al comitato circondariale di Rimini), come modificato dall'art. 13 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 26 luglio 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e della legge 23 ottobre 1987, n. 441);
b) dell'art. 34, secondo comma, della legge regionale delle Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedura ed attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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