Corte costituzionale
Sentenza n. 189/1991
Corte cost., sent. 2 maggio 1991, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 189/1991
- Data di deposito
- 2 maggio 1991
- Data di decisione
- 12 aprile 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:189
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, n. 2, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
Parametri
Massime
Massima n. 17128
Quando il giudice remittente, nel sollevare una questione di legittimita' costituzionale, la dichiari - come nel caso - espressamente "infondata, ma certo non in maniera manifesta", la contraddittoria rimessione in tali ambigui termini comporta l'inammissibilita' della questione stessa. (Fattispecie in materia di condizioni al diritto alla pensione di riversibilita', riguardo alle pensioni I.N.P.S., in caso di "tardivo coniugio").
Massima n. 17129
Come la Corte ha gia' avuto modo di riconoscere e affermare, il matrimonio, essendo frutto di una libera scelta autoresponsabile, attinente ai diritti intrinseci ed essenziali della persona e alle sue fondamentali istanze, non puo' subire - al di fuori delle regole, anche limitative, proprie dell'istituto - condizionamenti indiretti, quale che ne sia la forma e ancorche' imposti, in origine, dall'ordinamento. Pertanto, dovendosi anche ribadire che con il crescere dell'eta' media sempre piu' va considerata, in tutte le sue implicazioni sociali, la propensione al matrimonio, da parte di soggetti in eta' non giovanile, quale rimedio alla solitudine individuale, deve essere dichiarata, per violazione dell'art. 3 Cost., - assorbita ogni altra prospettazione - la illegittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 7, primo comma, n. 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che, riguardo alle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, subordina il diritto alla pensione di riversibilita', per il coniuge, quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno d'eta', alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni. - Su analoga questione, in materia di pensioni dei dipendenti statali: S. n. 123/1990; - In materia di remore ostative al matrimonio dei militari: S. n. 73/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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