Corte costituzionale

Sentenza n. 174/1991

Corte cost., sent. 22 aprile 1991, n. 174

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
174/1991
Data di deposito
22 aprile 1991
Data di decisione
8 aprile 1991
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:174

Norme oggetto del giudizio

  • art. 46, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
  • art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
  • art. 45, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
  • art. 88, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
  • art. 43, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
  • art. 37, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
  • art. 86, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
  • art. 83, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
  • art. 96, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
  • art. 45, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
  • art. 51, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
  • art. 94, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
  • art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17172

In base all'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la struttura organizzativa delle UU.SS.LL., intesa come articolazione degli uffici e dei loro compiti, spetta - in sintonia con l'art. 117 Cost., che attribuisce alle Regioni competenza legislativa in materia di "assistenza sanitaria ed ospedaliera" - alla competenza normativa regionale. Di conseguenza era precluso allo Stato, nei confronti della ricorrente Regione Lombardia, incidere su tale competenza - peraltro gia' esercitata dalla Regione con la determinazione, ad opera del regolamento 14 agosto 1981, n. 2, delle attribuzioni dei singoli servizi delle UU.SS.LL. previsti dalla legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 - identificando, con il regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel coordinatore sanitario e nel direttore degli ospedali i titolari di specifiche incombenze in materia. Pertanto vanno annullati, limitatamente alla Regione Lombardia, gli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma, e 96, secondo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unità sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, così come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall'art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unità sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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