Corte costituzionale
Sentenza n. 174/1991
Corte cost., sent. 22 aprile 1991, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 174/1991
- Data di deposito
- 22 aprile 1991
- Data di decisione
- 8 aprile 1991
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
- art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
- art. 45, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
- art. 88, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
- art. 43, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
- art. 37, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
- art. 86, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
- art. 83, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
- art. 96, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
- art. 45, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
- art. 51, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
- art. 94, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
- art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 17172
In base all'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la struttura organizzativa delle UU.SS.LL., intesa come articolazione degli uffici e dei loro compiti, spetta - in sintonia con l'art. 117 Cost., che attribuisce alle Regioni competenza legislativa in materia di "assistenza sanitaria ed ospedaliera" - alla competenza normativa regionale. Di conseguenza era precluso allo Stato, nei confronti della ricorrente Regione Lombardia, incidere su tale competenza - peraltro gia' esercitata dalla Regione con la determinazione, ad opera del regolamento 14 agosto 1981, n. 2, delle attribuzioni dei singoli servizi delle UU.SS.LL. previsti dalla legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 - identificando, con il regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel coordinatore sanitario e nel direttore degli ospedali i titolari di specifiche incombenze in materia. Pertanto vanno annullati, limitatamente alla Regione Lombardia, gli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma, e 96, secondo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unità sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, così come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall'art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unità sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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