Corte costituzionale
Sentenza n. 157/1991
Corte cost., sent. 18 aprile 1991, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 157/1991
- Data di deposito
- 18 aprile 1991
- Data di decisione
- 8 aprile 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:157
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 150 del 30 aprile 1990
Parametri
- art. 1, legge n. 183 del 16 aprile 1987
- art. 95, comma 3, Costituzione
- n.2088/85, regolamento cee
- art. 118, Costituzione
- legge n. 86 del 9 marzo 1989
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 17110
Come risulta dall'elenco delle competenze indicate nell'art. 2, il regolamento di organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, emanato con D.P.C.M. 30 aprile 1990, n. 150, si limita ad organizzare, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, il dipartimento, attribuendogli soltanto funzioni gia' esercitate dalla Presidenza e, in qualche caso, da altri ministeri. Il regolamento, percio', non puo' ritenersi lesivo, neppure potenzialmente, delle competenze regionali, ne' per la forma adottata (decreto del Presidente del Consiglio anziche', come si assume richiesto dalla legge n. 183 del 1977, decreto del Presidente della Repubblica), ne' sotto l'aspetto sostanziale, dovendo evidentemente le previsioni che esso contiene, ove possano avere qualche riflesso in ordine a tali competenze, essere coordinate con le norme vigenti che le riguardano, destinate certamente a prevalere su una fonte secondaria, quale il regolamento in questione e'. Nulla vieta peraltro alle regioni di promuovere, secondo le regole generali, il sindacato su atti che, in concreto, dovessero risultare invasivi di loro attribuzioni. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto con ricorso della Regione Toscana nei confronti dello Stato, in relazione al D.P.C.M. 30 aprile 1990, n. 150).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto nei confronti dello Stato, in relazione al D.P.C.M. 30 aprile 1990, n. 150 (Regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri), dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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