Corte costituzionale
Sentenza n. 100/1991
Corte cost., sent. 2 marzo 1991, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/1991
- Data di deposito
- 2 marzo 1991
- Data di decisione
- 25 febbraio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge del 20 febbraio 1958
- art. 12, legge n. 251 del 10 maggio 1982
- art. 1, legge n. 47 del 30 gennaio 1968
- art. 5, legge n. 93 del 20 febbraio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 17041
Oggetto della tutela assicurativa disposta dalla legge n. 93 del 1958 non e' la pericolosita' dell'attivita' considerata, concretamente misurabile secondo un certo grado di probabilita' statistica, bensi' l'attivita' per se stessa, in quanto connotata dall'impiego di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive che richiedono l'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Di conseguenza, non essendo l'esistenza del rischio un elemento della fattispecie assicurativa e restando percio' esclusa l'applicabilita' dell'art. 1895 cod. civ., non si puo' al riguardo parlare di "presunzione assoluta di rischio" (neppure nel senso in cui a tale concetto ha fatto richiamo la recente giurisprudenza in materia della Corte di cassazione) e dunque l'inammissibilita' della prova contraria su questo punto non configura un limite del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 e poi dall'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251).
Massima n. 17042
L'art. 38, secondo comma, Cost. lascia piena liberta' allo Stato di scegliere le strutture organizzative ritenute piu' convenienti al raggiungimento dei fini indicati, ne' lo vincola, ove scelga la forma assicurativa, a improntarla ai presupposti e agli schemi delle assicurazioni private. - S. n. 160/1974.
Massima n. 17043
Il distacco dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dal concetto statistico-assicurativo di rischio, al quale era originariamente legata (distacco che puo' considerarsi compiuto con la sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988), e' sollecitato da una interpretazione dell'art. 38, secondo comma, coordinata con l'art. 32 Cost., allo scopo di "garantire con la massima efficacia la tutela fisica e sanitaria dei lavoratori" (cfr. art. 4 della legge-delega 30 luglio 1990, n. 212, per l'attuazione di direttive delle Comunita' europee in materia di sanita' e protezione dei lavoratori). - S. n. 179/1988.
Massima n. 17044
Nel precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost., puo' dirsi "insito l'elemento del rischio" solo nel senso che la specifica tutela costituzionale dei lavoratori non si estende a qualsiasi situazione di bisogno, ma e' limitata agli stati di bisogno oggettivamente provocati da determinati eventi. In questo senso la nozione di rischio esprime un giudizio di possibilita' di lesione fondato su indici tipici, indipendentemente da criteri di verosimiglianza statistica rapportati alle situazioni concrete dei singoli lavoratori. Nel caso in esame, cio' che importa e' dunque la possibilita' in generale - attestata dalle prestazioni erogate dall'I.N.A.I.L. a medici radiologi - di conseguenze lesive derivanti dall'uso di apparecchiature radiologiche, mentre e' irrilevante la misura del rischio (inteso in termini di probabilita' statistica) concretamente inerente all'impiego di un determinato apparecchio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 e poi dell'art.12 della legge 10 maggio 1968. n. 251). - S. n. 91/1976.
Massima n. 17045
La mancanza in concreto di un rischio apprezzabile di danni alla persona non vale a trasformare l'obbligazione contributiva per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie da raggi x e sostanze radioattive, in una tassa per la quale sia prospettabile la violazione della regola di proporzionalita' alla capacita' contributiva del soggetto. Anche in questa eventualita' l'obbligo della contribuzione opera infatti nell'ambito delle finalita' dell'art. 38, secondo comma, e quindi e' soggetto a criteri di determinazione diversi da quello indicato nell'art. 53, primo coma, Cost.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 e poi dall'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251). - S. n. 91/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 ("Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive"), nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 e poi dall'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 38 e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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