Corte costituzionale
Ordinanza n. 466/1991
Corte cost., ord. 13 dicembre 1991, n. 466
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 466/1991
- Data di deposito
- 13 dicembre 1991
- Data di decisione
- 4 dicembre 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:466
Norme oggetto del giudizio
- art. 258, comma 4, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 1, decreto legislativo n. 369 del 7 dicembre 1990
Parametri
- art. 76, Costituzione
- dir. 48, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 17823
La direttiva n. 48 della legge di delega, che prevede il potere dovere del giudice di concedere, a richiesta del p.m. e sentite le altre parti, proroghe del termine per la conclusione delle indagini preliminari non superiori a sei mesi, nonche' l'obbligo per il p.m. di concludere comunque dette indagini nei 18 mesi dalla registrazione della 'notitia criminis', riguarda la disciplina ordinaria del codice di procedura penale e non pone ostacoli alla possibilita' di prevedere, nella disciplina transitoria, proroghe di diritto dei suddetti termini, se cio' risponda alle esigenze, il cui apprezzamento rientra nella discrezionalita' del legislatore, del passaggio dalla precedente alla nuova disciplina processuale, ne' e' violato il limite della ragionevolezza, quando, come nel caso, la deroga sia di breve durata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 258, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione alla direttiva 48 della l. 16 febbraio 1987, n. 81).
Massima n. 17826
Non e' irrazionale che l'art. 258, quarto comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) disponga, relativamente alle notizie di reato pervenute entro il 31 maggio 1990, la proroga di diritto del termine per la conclusione delle indagini preliminari e per la richiesta del decreto penale di condanna, e che, per effetto di tale proroga, i termini stessi, concernenti i procedimenti relativi a notizie di reato pervenute negli ultimi giorni del periodo transitorio, vengano a spirare dopo la scadenza di quelli relativi ai procedimenti sorti sulla base di notizie di reato pervenute successivamente. Tutto cio' trova giustificazione nell'esigenza di graduare la fase del passaggio dalla precedente alla nuova disciplina processuale, mediante deroghe al regime ordinario legate a contingenze destinate ad esaurirsi nel tempo, anche se tali deroghe possono dar luogo a qualche sfasatura temporale connessa alla transitorieta' del fenomeno. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 258. quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369).
Massima n. 17829
Non e' violato il diritto della difesa per il fatto che, diversamente da quanto stabilito nell'ordinaria disciplina del nuovo processo penale relativamente alle proroghe concedibili 'ope iudicis', il prolungamento disposto 'ope legis' dalla disciplina transitoria non consenta la previa audizione delle parti. Cio' perche', mentre quest'ultima proroga opera di diritto per tutti i processi instaurati in uno stesso limitato periodo, l'altra, in tanto esige il rispetto della regola del contraddittorio, in quanto e' disposta su richiesta del pubblico ministero per le esigenze proprie di un determinato processo ed in virtu' di un provvedimento del giudice. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 258, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1987, n. 271, come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369, sollevata in riferimento all'art. 24, in relazione all'art. 3, Cost.).
Massima n. 17834
Non e' ingiustificata la scelta del legislatore di far decorrere il termine, di cui l'art. 258, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) prevede la proroga, dalla data nella quale la notizia di reato e' pervenuta negli uffici della Procura della Repubblica, in quanto non e' pertinente (v. massime A, B), relativamente alla disciplina transitoria, il richiamo ai principi e ai criteri dettati dalla legge di delega per la disciplina ordinaria (secondo la quale, ad avviso del giudice 'a quo', il termine dovrebbe farsi decorrere dalla data della registrazione del nome dell'inquisito) rispondendo la prima ad esigenze connesse alla transitorieta' del fenomeno che giustificano la diversa individuazione del momento di decorrenza del termine, rispetto a quello della disciplina ordinaria; ne' vi e' motivo alcuno che induca a ritenere in se' irragionevole la norma in questione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 258, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.).
Massima n. 17841
Non e' censurabile che, allo scopo di assicurare una opportuna gradualita' nella fase del passaggio dalla precedente alla nuova disciplina processuale, siano state previste alcune deroghe temporanee - non contrastanti con le linee di fondo della disciplina ordinaria e con il diritto di difesa costituzionalmente garantito - anche per procedimenti sorti nel periodo iniziale della entrata in vigore del nuovo rito, coinvolti, come quelli sorti in precedenza, nella eccezionale situazione di difficolta' organizzative degli uffici giudiziari, inevitabilmente connesse alla fase di avvio del nuovo codice; deroghe, in se' giustificate dalla transitorieta' del fenomeno e, purche' aventi breve durata. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 258, quarto comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 7 dicembre 1990 n. 369, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi.
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 258, quarto comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 7 dicembre 1990 n. 369 (Ulteriore prolungamento dei termini per le indagini preliminari nel regime transitorio), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze