Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/1991

Corte cost., ord. 11 luglio 1991, n. 338

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
338/1991
Data di deposito
11 luglio 1991
Data di decisione
10 luglio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:338

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17421

Questione concernente norme gia' dichiarate, in combinato disposto, incostituzionali. - S. 81/1991.

Massima n. 17422

Questione concernente norma gia' dichiarata incostituzionale in via conseguenziale. - S. n. 81/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438 comma 1, 442 comma 2 e 458 commi 1 e 2 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Genova e dalla Corte d'appello di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze