Corte costituzionale

Ordinanza n. 320/1991

Corte cost., ord. 10 luglio 1991, n. 320

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
320/1991
Data di deposito
10 luglio 1991
Data di decisione
8 luglio 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:320

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17453

La previsione del termine di giorni 15 dalla notifica del decreto di citazione a giudizio avanti al Pretore entro il quale l'imputato puo' formulare la richiesta di giudizio abbreviato non viola gli artt. 76 e 77 della Costituzione in quanto detto termine e' attuativo delle esigenze di speditezza e di semplificazione del procedimento pretorile che la direttiva n. 103 della legge delega ha imposto al legislatore delegato, ne' e' violato il diritto di difesa dell'imputato perche' l'onere imposto non e' gravoso ne' complesso, anche perche' il detto termine si correla a quello di quarantacinque giorni precedenti la data fissata per il giudizio previsto per la notifica del decreto di citazione che, tra l'altro, puo' contenere l'indicazione, da parte del P.M. all'imputato, della possibilita' di usufruire del giudizio abbreviato. Ne' infine, sussiste la paventata disparita' di trattamento tra il termine per il giudizio abbreviato e il c.d. patteggiamento sulla pena, attesa la diversita' dei due istituti, e considerato che l'imputato ha la possibilita' di chiedere il patteggiamento sulla pena fino al dibattimento, usufruendo della prevista riduzione della pena con evidente compensazione della perdita del beneficio accordato con il giudizio abbreviato, al quale egli non puo' fare piu' ricorso per la inosservanza del termine di decadenza stabilito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 76 e 77 Cost, dell'art. 560, primo comma, cod. proc. pen.). - v., in tema di attribuziome di ampia discrezionalita' al legislatore delegato in ordine alle modalita' di funzionamento del procedimento avanti al pretore, l'ord. n. 208/1991; - v., anche sulla diversita' tra gli istituti del rito abbreviato e del c.d. patteggiamento, le sentt. nn. 66/1990 e 320/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 560, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per il procedimento pretorile, fissa in quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio il termine entro il quale l'imputato può formulare la richiesta di giudizio abbreviato, in riferimento, agli artt. 76, 77, 24, primo comma, 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Vercelli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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