Corte costituzionale
Ordinanza n. 318/1991
Corte cost., ord. 5 luglio 1991, n. 318
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 318/1991
- Data di deposito
- 5 luglio 1991
- Data di decisione
- 19 giugno 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:318
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17452
Manifesta inammissibilita' della questione per assoluto difetto di rilevanza per essere stata prospettata in linea soltanto ipotetica dal momento che, nel giudizio a quo, all'atto della proposizione della stessa questione il rinvio a giudizio dell'imputato si presentava come una mera eventualita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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