Corte costituzionale
Ordinanza n. 247/1991
Corte cost., ord. 30 maggio 1991, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 247/1991
- Data di deposito
- 30 maggio 1991
- Data di decisione
- 22 maggio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:247
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, codice penale militare di pace
- art. 5, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 17252
Come ormai e' riconosciuto anche dalla giurisprudenza militare, riguardo al reato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.) l'errore sulla portata del manifesto (nella specie determinato da erronea comunicazione dell'autorita' militare) costituisce errore sul presupposto storico per l'attuazione in concreto del dovere militare ed in quanto tale incidente sul dolo a norma dell'art. 47 cod.pen., in base alla disciplina generale dell'art. 16 cod.pen. applicabile anche nell'area dell'art. 39 c.p.m.p.. Tale errore, di conseguenza, non assume rilevanza alcuna sotto il profilo della conoscenza dei doveri militari e delle fonti normative dei doveri stessi, ne' quindi del principio, richiamato dal giudice a quo, in relazione all'art. 5 cod.pen., (come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988) della efficacia scriminante della ignoranza inevitabile della legge penale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 cod.pen.mil. di pace, in relazione all'art. 5 cod.pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma, Cost.). - Su analoga questione, e con riferimento alla passata interpretazione data dalla dottrina e dalla giurisprudenza militare all'art. 39 cod.pen.mil. di pace: S. n. 325/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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