Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/1991

Corte cost., ord. 30 maggio 1991, n. 247

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
247/1991
Data di deposito
30 maggio 1991
Data di decisione
22 maggio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:247

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17252

Come ormai e' riconosciuto anche dalla giurisprudenza militare, riguardo al reato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.) l'errore sulla portata del manifesto (nella specie determinato da erronea comunicazione dell'autorita' militare) costituisce errore sul presupposto storico per l'attuazione in concreto del dovere militare ed in quanto tale incidente sul dolo a norma dell'art. 47 cod.pen., in base alla disciplina generale dell'art. 16 cod.pen. applicabile anche nell'area dell'art. 39 c.p.m.p.. Tale errore, di conseguenza, non assume rilevanza alcuna sotto il profilo della conoscenza dei doveri militari e delle fonti normative dei doveri stessi, ne' quindi del principio, richiamato dal giudice a quo, in relazione all'art. 5 cod.pen., (come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988) della efficacia scriminante della ignoranza inevitabile della legge penale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 cod.pen.mil. di pace, in relazione all'art. 5 cod.pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma, Cost.). - Su analoga questione, e con riferimento alla passata interpretazione data dalla dottrina e dalla giurisprudenza militare all'art. 39 cod.pen.mil. di pace: S. n. 325/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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