Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/1991

Corte cost., ord. 15 marzo 1991, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
122/1991
Data di deposito
15 marzo 1991
Data di decisione
27 febbraio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:122

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, comma 1, lett. c., legge della Regione Veneto n. 33 del 16 aprile 1985
  • legge della Regione Veneto n. 28 del 23 aprile 1990

Parametri

Massime

Massima n. 16711

L'art. 35 primo comma, lett. c della legge reg. Veneto 16 aprile 1985, n. 33, come modificato dalla legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, nel classificare come impianti di prima categoria - come tali sottoposti ad un particolare regime amministrativo - gli impianti di smaltimento di rifiuti tossico-nocivi mediante scarico in acque superficiali previa depurazione, costituisce norma meramente classificatoria e, non essendo diretta a porre o ad integrare la disciplina sulla condotta concernente le varie fasi del procedimento di smaltimento dei rifiuti, non puo' avere la minima incidenza sul precetto penale applicabile nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, primo comma, lett. c legge reg. Veneto 16 aprile 1985, n. 33, come modificato da legge reg. Veneto 23 aprile 1990, n. 28, sollevata in riferimento agli artt. 10, 11, 25 e 117 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 35, primo comma, lett. c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), come modificata dalla legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"), sollevata dal Pretore di Rovigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 10, 11, 25 e 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze