Corte costituzionale
Ordinanza n. 122/1991
Corte cost., ord. 15 marzo 1991, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 122/1991
- Data di deposito
- 15 marzo 1991
- Data di decisione
- 27 febbraio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:122
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 1, lett. c., legge della Regione Veneto n. 33 del 16 aprile 1985
- legge della Regione Veneto n. 28 del 23 aprile 1990
Parametri
Massime
Massima n. 16711
L'art. 35 primo comma, lett. c della legge reg. Veneto 16 aprile 1985, n. 33, come modificato dalla legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, nel classificare come impianti di prima categoria - come tali sottoposti ad un particolare regime amministrativo - gli impianti di smaltimento di rifiuti tossico-nocivi mediante scarico in acque superficiali previa depurazione, costituisce norma meramente classificatoria e, non essendo diretta a porre o ad integrare la disciplina sulla condotta concernente le varie fasi del procedimento di smaltimento dei rifiuti, non puo' avere la minima incidenza sul precetto penale applicabile nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, primo comma, lett. c legge reg. Veneto 16 aprile 1985, n. 33, come modificato da legge reg. Veneto 23 aprile 1990, n. 28, sollevata in riferimento agli artt. 10, 11, 25 e 117 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 35, primo comma, lett. c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), come modificata dalla legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"), sollevata dal Pretore di Rovigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 10, 11, 25 e 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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