Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/1991

Corte cost., ord. 11 marzo 1991, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
112/1991
Data di deposito
11 marzo 1991
Data di decisione
27 febbraio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:112

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17053

Manifesta inammissibilita' per irrilevanza, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta pronunciata dopo l'emanazione, da parte del giudice a quo, del richiesto provvedimento di sospensione della esecuzione ex art. 700 c.p.c..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Pignataro Maggiore, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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