Corte costituzionale

Ordinanza n. 109/1991

Corte cost., ord. 11 marzo 1991, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
109/1991
Data di deposito
11 marzo 1991
Data di decisione
27 febbraio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:109

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16957

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 81/91.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice; questione sollevata dalla Corte di cassazione e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze