Corte costituzionale
Sentenza n. 579/1990
Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 579
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 579/1990
- Data di deposito
- 28 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:579
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 5, legge n. 1 del 3 gennaio 1981
- art. 59, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 16 settembre 1958
Parametri
Massime
Massima n. 16764
Il gia' affermato principio secondo il quale l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati dev'essere promossa senza ritardi ingiustificati, o peggio arbitrari, rispetto al momento della conoscenza di fatti cui si riferiscono, rende priva di ragionevole giustificazione la mancata previsione di un termine perentorio per la riassunzione del procedimento disciplinare in sede di rinvio dalla corte di Cassazione. In questo momento procedimentale resta preminente non tanto il diritto di attivita' di difesa dell'incolpato, garantito dai termini del giudizio di prima istanza, quanto il diritto alla decisione anch'esso tutelato dall'art. 24 Cost.; ne deriva che il procedimento di rinvio che non sia sollecitato da un termine di decadenza e che puo' in ipotesi non aver mai inizio porta a vanificare l'effetto estintivo riconosciuto dalla stessa norma all'inutile decorso dei termini per il procedimento in prima ed unica istanza e non solo viola l'art. 24 Cost. nel contenuto delineato ma menoma anche la posizione di affidabilita' del magistrato che continui ad esercitare la giurisdizione nello " status sine die " di incolpato. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 59, nono comma, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nel testo sostituito dall'art. 12, quinto comma, legge 3 gennaio 1981, nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio. - S. n. 145/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12, quarto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) - più esattamente, art. 59, nono comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie), nel testo sostituito dall'art. 12, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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